venerdì 02/02/2024 • 06:00
Nel corso di un evento organizzato dalla stampa specializzata il 1° febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la competenza dei costi relativi ai bonifici bancari effettuati dai professionisti e le modalità di rettifica della detrazione IVA per i forfetari in caso di uscita dal regime agevolato.
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La competenza dei costi relativi ai bonifici bancari
Nel caso esaminato un professionista chiedeva di chiarire la corretta competenza del costo ai fini della deducibilità dello stesso nell'ipotesi di un bonifico effettuato il giorno 29 dicembre 2023, ma addebitato sul conto corrente il giorno 2 gennaio 2024. Il tema è rilevante sia per le persone fisiche, autorizzate a dedurre o detrarre spese e costi dal reddito complessivo in base al principio di cassa sia per i professionisti per i quali i componenti reddituali specifici assumono rilievo in base a incasso e pagamento. Sulla questione, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato i chiarimenti già forniti in occasione della risoluzione 23 aprile 2007 n. 77/E riguardante il caso di un pagamento on line dei contributi mediante l'utilizzo della carta di credito on line. In questa sede era stato precisato che “il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito” e, di conseguenza, “i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l'onere dando ordine di pagamento alla banca”.
Coerentemente e in continuità con questa precisazione, secondo le Entrate, il momento (successivo) in cui avviene l'effettivo addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca riguarda un rapporto interno che interessa esclusivamente il delegante ed il delegato, ma è irrilevante ai fini fiscali. Viceversa, in applicazione del regime di cassa, il momento che assume rilevanza ai fini della deducibilità del costo relativo al bonifico nell'ambito del reddito da lavoro autonomo è quello in cui il professionista dà ordine di pagamento alla banca (ovvero nel caso specifico, il periodo d'imposta 2023). La risposta è certamente condivisibile. Evidentemente sarà sempre onere del contribuente rintracciare l'ordine di bonifico al fine di provare quanto realmente accaduto.
Regime forfetario e rettifica della detrazione IVA
Il regime forfetario (ex L. 190/2014) riguarda i contribuenti che conseguono ricavi o compensi in misura non superiore a 85.000 euro, in possesso di specifici requisiti di accesso e che non si trovano in specifiche situazioni che rappresentano causa ostative.
Ai fini Iva, i contribuenti in regime forfetario sono esclusi sia dall'applicazione dell'imposta in rivalsa sulle operazioni attive che effettuano, sia dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Gli stessi, inoltre, sono esonerati dai seguenti adempimenti:
A partire dal 1° gennaio 2024, i contribuenti forfetari sono altresì obbligati all'emissione della fattura in formato elettronico.
Il comma 71 della L. 190/2014 disciplina la fuoriuscita dal regime forfetario. Questo effetto può verificarsi:
La fuoriuscita dal regime in corso d'anno ha delle conseguenze sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva. Infatti, questo evento la necessità di applicare l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Al riguardo nella circolare 5 dicembre 2023 n. 32/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
Con riferimento a quanto sopra, in occasione dell'evento della stampa specializzata in commento, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi / compensi, per i servizi parzialmente utilizzati e pagati anticipatamente è necessario rettificare in aumento l'IVA a credito (ex art. 19-bis2 DPR 633/72) per l'importo corrispondente ai mesi residui dell'anno determinati a partire dalla data in cui è stata superata la soglia dei 100.000 euro (es. per un contratto di leasing con superamento della soglia dei 100.000 euro verificatosi in data 1 ottobre 2023, l'IVA a credito dovrà essere rettificata in aumento l'IVA per l'importo corrispondente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023).
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