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Nel corso di un evento organizzato dalla stampa specializzata del 1° febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'atto di pignoramento disciplinato dall'art. 72-bis DPR 602/73 deve essere obbligatoriamente notificato sia al terzo che al debitore.

Si ricorda che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c. 2 n. 4 c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede (art. 72 bis c. 1 DPR 602/73).

Secondo il citato art. 543, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e s.

La Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all'art. 72-bis DPR 602/73 come una modalità di esecuzione forzata presso terzi che l'agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (C.Cost. 28 novembre 2008 n. 393).

In tale contesto, occorre, altresì, considerare quanto disposto dall'art. 49 c. 2 DPR 602/73, ai sensi del quale il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili. Pertanto, all'atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis DPR 602/73 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processualcivilistica dell'esecuzione presso terzi.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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