venerdì 02/02/2024 • 06:00
Per gli immobili ubicati nei comuni che hanno inserito la deliberazione di aliquote e regolamenti IMU nel portale del Mef entro il 30 novembre 2023, occorre verificare l'efficacia degli atti e procedere alle operazioni di conguaglio entro il 29 febbraio 2024.
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Delibere comunali relative ad aliquote e regolamenti IMU
La Legge di bilancio 2024 (art. 1 c. 72 L. 213/2023) considera tempestive le delibere comunali relative ad aliquote e regolamenti IMU per l'anno 2023 a condizione che siano state inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e siano state rese pubbliche non oltre il 15 gennaio 2024. La disposizione della Legge di bilancio 2024 si pone come norma di salvaguardia a tutela delle casse dei comuni ritardatari.
Difatti, le decisioni dei consigli comunali in ordine ad aliquote e regolamenti producono gli effetti per l'anno di imposizione se rispettano due scadenze. I comuni devono inserire gli atti deliberativi nell'apposita sezione del sito del Dipartimento delle Finanze entro il termine del 14 ottobre dell'anno interessato per poi risultare pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno medesimo e, al più tardi da tale decorrenza, essere liberamente consultabili.
La violazione dei predetti termini comporta l'applicazione delle aliquote di base di cui all'art. 1 c. 748-755 L. 160/2019 che, normalmente, sono per i contribuenti più generose rispetto a quelle deliberate. La norma della legge di Bilancio 2023 ha subordinato l'esigenza di gettito degli erari locali ad un più gravoso onere, rispetto al passato, di divulgazione degli atti deliberativi. Sino al 2022, difatti, vigeva la regola secondo cui, in caso di inadempimento del comune, avrebbero trovato applicazione le vigenti aliquote nell'anno d'imposta precedente.
L'adempimento degli oneri di pubblicità previsti dalle norme sin qui menzionate non costituisce l'unico obbligo posto in capo agli enti locali. Al fine di verificare la legittimità del deliberato, occorre monitorare il rispetto di altri termini di legge.
Secondo la legge finanziaria 2007, infatti, le aliquote devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno interessato. Tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il richiamato termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Analogamente a quanto previsto in materia di aliquote, i regolamenti delle entrate degli enti locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, hanno effetto già dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Nell'ipotesi di inosservanza di questi ulteriori termini, tariffe, aliquote e regolamenti si intendono prorogati di anno in anno.
A seguito della novità introdotta dalla Legge di bilancio 2023, relativa all'inadempimento degli obblighi di pubblicità “sanzionato” con l'applicazione delle aliquote di base, il legislatore non ha avvertito l'esigenza, probabilmente per una svista, di allineare con l'innovato art. 1 c. 767 L. 160/2019 la previsione dell'art. 1 c. 169 L. 296/2006.
La violazione dei due termini, tuttavia, considerato che l'efficacia degli atti deliberativi è subordinata agli obblighi di pubblicità sul portale del federalismo fiscale, comporta il prevalere della previsione del comma 767 dell'art. 1 L. 160/2019 non consentendo, pertanto, la proroga di anno in anno delle decisioni già assunte. Le deliberazioni adottate, inoltre, devono essere pubblicate all'albo pretorio per produrne effetti, se non prevista l'immediata esecutività dalla deliberazione stessa, dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
Approvazione del bilancio di previsione successiva al termine di legge
Un aspetto molto interessante della questione afferisce alla approvazione del bilancio di previsione successiva al termine di legge, ma entro il termine assegnato dalla diffida prefettizia. La mancata adozione del bilancio di previsione entro i termini comporta lo scioglimento del consiglio comunale. In tal caso, il Prefetto diffida l'Organo consiliare ad adempiere in un tempo massimo di 20 giorni. Ebbene, l'autorizzazione del Prefetto ad approvare il bilancio oltre il termine previsto dalla norma non comprende il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nell'art. 1. c. 169 L. 296/2006.
Le delibere interessate dalla norma di salvaguardia recano sul portale ministeriale una specifica annotazione. Se il comune ha ottemperato all'obbligo di caricamento degli atti nel termine del 30 novembre 2023, si evince la presenza della nota “Efficace ex art. 1, comma 72, L. n. 213/2023”. In caso contrario è presente la specifica nota “Inefficace ex art. 1, comma 72, L. n. 213/2023”. In tal caso, l'imposta è dovuta secondo le aliquote standard ed è tutt'altro che remota l'ipotesi in cui i versamenti di giugno e dicembre 2023, effettuati secondo le aliquote 2022, si rivelino in eccedenza rispetto al dovuto. Al ricorrere di tale evenienza è necessario richiedere i rimborsi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento nei modi previsti dalla normativa vigente illustrata dalla circolare n. 1/Df del 14 aprile 2016. Qualora le operazioni di conguaglio restituiscano un'ulteriore imposta a debito rispetto a quanto già versato con le due rate di giugno e dicembre 2023, in virtù dell'art. 1 c. 73 L. 213/2023, si dovrà procedere al versamento senza sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024.
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Entro il 18 dicembre scorso andava versato il saldo IMU 2023. Il versamento doveva avvenire sulla base delle aliquote 2023: il Comune doveva inserire il prospetto e il testo del regolamento nel Portale del federalismo f..
Andrea Amantea
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