Marca temporale e obblighi formali
Il Provvedimento AE 23 novembre 2020 ha profondamente innovato la disciplina degli “oneri documentali” in materia di prezzi di trasferimento.
Si ricorda che, ove il contribuente predisponga, con le modalità e nei termini previsti, la documentazione prevista dal Provvedimento, ne dia comunicazione all'Amministrazione finanziaria e, all'atto del controllo, la esibisca agli organi incaricati dell'attività ispettiva, non sarà passibile delle ordinarie sanzioni.
Il punto 2.1 del Provvedimento 23 novembre 2020 dispone che la documentazione “idonea” in materia di prezzi di trasferimento è costituita da un documento denominato “Masterfile” e da un documento denominato “Documento Nazionale”. Quale importante novità, è stato esteso l'obbligo del Masterfile anche per le società controllate residenti.
Il Masterfile e la Documentazione Nazionale debbono essere redatti in lingua italiana, salvi i casi in cui si rendano applicabili le disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche; il Masterfile può essere redatto in lingua inglese.
Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi; tali documenti devono contenere anche i rapporti finanziari del gruppo multinazionale, indicati nel capitolo 5 del Masterfile, e le informazioni finanziarie e gli allegati, indicati nei capitoli 3 e 4 della Documentazione nazionale.
Va detto che il riferimento alla firma elettronica legittima l'utilizzo di qualsivoglia tipologia di firma, comprese quella “avanzata”, anche mediante identificazione informatica “SPID”, la firma qualificata e la firma digitale. La circolare AE n. 15/E/2021 chiarisce che, qualora l’entità locale presenti il Masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto, tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale anche nel caso in cui lo stesso sia stato già firmato dal legale rappresentante, o da un suo delegato, del soggetto controllante diretto o indiretto.
Comunicazione possesso della documentazione
La comunicazione del possesso della documentazione “idonea” deve essere effettuata, di regola, con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
La circolare AE n. 15/E/2021 precisa che l'esimente sanzionatoria si applica solo se il contribuente che detiene la documentazione ne dia apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Nel caso il contribuente non riesca a finalizzare la documentazione “idonea” in tempo, la comunicazione del possesso della stessa può essere fatta entro 90 giorni dal termine ordinario per la presentazione della dichiarazione, sia che il contribuente presenti per la prima volta la dichiarazione sia che, entro il medesimo termine, presenti una dichiarazione per correggere quella presentata nei termini.
Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare avranno, quindi, tempo fino al 28 febbraio 2024 per finalizzare il “kit documentale” e comunicarne il relativo possesso nella dichiarazione dei redditi da presentare nei 90 giorni dal termine ordinario.
In tale evenienza, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione tardiva o della dichiarazione integrativa/sostitutiva.
La comunicazione del possesso della documentazione “idonea” può essere effettuata, altresì, ricorrendo all'istituto della cd. “remessione in bonis”.
La circolare AE n. 15/E/2021 chiarisce che, nel caso di specie, il contribuente può avvalersi della “remissione in bonis” per comunicare tardivamente il possesso della documentazione “idonea”, purché lo stesso abbia predisposto detta documentazione, compresa l'apposizione della firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.
In ipotesi di “remissione in bonis”, la comunicazione relativa al possesso della documentazione è effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della “prima dichiarazione utile” (da intendersi come la dichiarazione annuale dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento).
Così, ad esempio, la comunicazione riferita al periodo d’imposta 2022, da effettuarsi di regola con il modello Redditi/2023, può essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa al più tardi entro il termine di presentazione del modello Redditi/2024, versando, altresì, la sanzione di euro 250 (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Anche in questo caso, il contribuente è comunque onerato a predisporre la documentazione “idonea”, compresa l’apposizione della firma elettronica con marca temporale, entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale Redditi/2023.