mercoledì 31/01/2024 • 15:42
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 27 del 31 gennaio 2024, ha chiarito che la plusvalenza derivante dalla cessione del marchio d'impresa nell'ambito di concordato preventivo assume rilevanza ai fini IRAP.
redazione Memento
Con la risposta n. 27 del 31 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del marchio d'impresa avvenuta nell'ambito di concordato preventivo assume rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie (art. 4 e 5 D.Lgs. 446/97), stante la sua classificazione contabile nel conto economico. Nell'ambito della disciplina IRAP non sono previste specifiche disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo (come, invece, previsto precedentemente alla Riforma IRAP per effetto del collegamento della disciplina IRAP alle variazioni fiscali rilevati ai fini IRES per effetto dell'abrogato art. 11 bis D.Lgs. 446/97); pertanto, si ritiene che in relazione ai componenti reddituali derivanti da queste operazioni trovi applicazione l'ordinaria disciplina IRAP (laddove questi siano correttamente classificati ai fini contabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del predetto tributo). In relazione ai marchi d'impresa, l'art. 5 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 446/97 espressamente riconosce la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d'acquisto, stabilendo che sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a 1/18 del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. In generale, si ricorda che, in relazione alle società di capitali, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Fonte: Risp. AE 31 gennaio 2024 n. 27
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