lunedì 05/02/2024 • 06:00
Rientrano nel periodo di comporto i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di assenza per malattia del lavoratore. Al contrario, i giorni di ferie goduti tra un periodo di assenza per malattia ed uno successivo interrompono il comporto.
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Il Sig. Tizio è dipendente della società datrice di lavoro dal 30 giugno 2000 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Commercio - Confcommercio. Nel corso dell'ultimo anno solare, dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024, il dipendente è stato assente dal lavoro in ragione di prolungati eventi di malattia, intervallati da un periodo di ferie maturate negli anni precedenti e non ancora fruite. In particolare, il Sig. Tizio è stato assente: dal 1° febbraio al 31 marzo 2023 per malattia; dal 17 aprile al 5 maggio 2023 per malattia; dal 1° giugno al 31 luglio 2023 per malattia; dal 1° al 20 agosto 2023 per ferie; dal 21 al 31 agosto 2023 per malattia; dal 2 al 9 novembre 2023 per malattia; dal ...
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Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo c.d. periodo di comporto la cui durata è stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e in mancanza dagli usi,..
Francesca Zucconi
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