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Il Sig. Tizio è dipendente della società datrice di lavoro dal 30 giugno 2000 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Commercio - Confcommercio. Nel corso dell'ultimo anno solare, dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024, il dipendente è stato assente dal lavoro in ragione di prolungati eventi di malattia, intervallati da un periodo di ferie maturate negli anni precedenti e non ancora fruite. In particolare, il Sig. Tizio è stato assente: dal 1° febbraio al 31 marzo 2023 per malattia; dal 17 aprile al 5 maggio 2023 per malattia; dal 1° giugno al 31 luglio 2023 per malattia; dal 1° al 20 agosto 2023 per ferie; dal 21 al 31 agosto 2023 per malattia; dal 2 al 9 novembre 2023 per malattia; dal 22 al 31 gennaio 2024 per malattia. Nell'anno solare di riferimento il Sig. Tizio è, quindi, stato assente dal lavoro per un totale di 188 giorni. Sulla base di tali dati, la società datrice di lavoro ritiene superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia pari a 180 giorni nell'arco di un anno solare (art. 186 CCNL Commercio – Confcommercio) e intende esercitare la facoltà di recesso dal rapporto di lavoro per sup...

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