mercoledì 31/01/2024 • 12:32
Con la Circ. 31 gennaio 2024 n. 1, Assonime esamina alcuni interventi relativi all'istituto della compensazione orizzontale e, in particolare, riguardo al nuovo divieto introdotto dalla legge di bilancio 2024 per i contribuenti che hanno debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 100.000 euro.
redazione Memento
Nel corso degli ultimi mesi del 2023 si sono succeduti diversi interventi normativi e di prassi inerenti all'istituto della compensazione orizzontale previsto dall'art. 17 D.Lgs. 241/97 che riconosce ai contribuenti la facoltà di poter estinguere i propri debiti fiscali mediante la compensazione con i loro crediti d'imposta. Nel dettaglio, si fa riferimento ad interventi di varia natura che vanno dal riconoscimento della possibilità di estinguere mediante compensazione anche i debiti previdenziali, alle altalenanti posizioni interpretative che si sono assunte in merito all'efficacia dei versamenti effettuati qualora ad essere utilizzati in compensazione siano crediti d'imposta che si rivelano ex post inesistenti o non spettanti, per arrivare poi al nuovo divieto previsto dalla legge di bilancio 2024 di utilizzare questa modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 100.000 euro. La circolare del 31 gennaio 2024 n. 1 analizza: il ricorso alla compensazione per estinguere i debiti previdenziali e l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta che si rivelano non esistenti (o non spettanti); il limite alla compensazione orizzontale previsto dall’art. 31 DL 78/2010 in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro; il nuovo divieto di compensazione orizzontale per i contribuenti che hanno debiti scaduti di ammontare superiore a 100.000 euro e le altre novità in tema di compensazione introdotte dalla legge di bilancio per il 2024. Infine, Assonime, con la circolare in commento, si sofferma sulla nuova preclusione prevista dalla legge di bilancio 2024 e sulle sue interazioni con la fattispecie già prevista dall'art. 31 DL 78/2010 che limita anch'essa la facoltà di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1500 euro.
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