Il comma 4 dell'art. 9-bis DL 50/2017, come convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
Tale disposizione prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.
Il Provvedimento delle Entrate
Con il provvedimento del 29 gennaio 2024 n. 21545, l'Agenzia delle Entrate individua i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2024.
Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto. In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.
Inoltre, sulla base di quanto previsto dal comma 2 del citato art- 9-bis DL 50/2017, sono individuate le ulteriori attività economiche per le quali deve essere effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'annualità di imposta 2024. Al riguardo, tale disposizione prevede che gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.
Infine, nel provvedimento in oggetto, tali ulteriori attività economiche, sono individuate tenendo conto della tempistica di aggiornamento degli indici prevista dall'art. 9-bis DL 50/2017 e degli indici sintetici di affidabilità fiscale attualmente in vigore approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 8 febbraio 2023 non ancora revisionati.
Al termine delle elaborazioni, atteso anche che l'art. 5 D.Lgs. 1/2024, prevede che l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco, possono essere previsti trasferimenti di codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.
Fonte: Provv. AE 29 gennaio 2024 n. 21545
Allegato 1 – Ulteriori dati per l’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2024
Allegato 2 – Elenco attività economiche revisione periodo d’imposta 2024