L'Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni dell'Agenzia riguardanti gli adempimenti in materia di transazione di cui all'art. 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a seguito delle novità introdotte dall'art. 4-quinquies, commi 5 e 6, del Dl 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi).
Le suddette disposizioni, come attuate dal provvedimento del 29 gennaio 2024 n. 21447, si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° febbraio 2024.
Attribuzione adempimenti in materia di transazione fiscale
Per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, formulate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 63 D.Lgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.
Criteri di attribuzione
La competenza a rendere il parere conforme riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70 per cento e, contestualmente, all'importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).
Il provvedimento delle Entrate
Il provvedimento del 29 gennaio 2024 n. 21447 è stato emanato dall'Agenzia delle Entrate in attuazione di quanto disposto dall'art. 1-bis c. 1 secondo periodo DL 69/2023, secondo cui nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al D.Lgs. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle Entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.
Il successivo comma 6 del citato art. 4-quinquies DL 145/2023 rimette sempre al provvedimento il compito di individuare la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.
Il presente provvedimento individua dunque:
la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all'art. 63 c. 2 terzo periodo del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019;
la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata;
la decorrenza delle nuove disposizioni che si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° febbraio 2024.
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Fonte: Provv. AE 29 gennaio 2024 n. 21447