lunedì 29/01/2024 • 14:49
Con la risposta del 29 gennaio 2024 n. 25, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di piani di stock option e first time adoption dei principi contabili internazionali, relativamente alla rilevanza ai fini delle imposte dirette.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate precisa che, come chiarito dalla circolare n. 33/E del 10 luglio 2009, affinché si configurino le c.d. operazioni pregresse, devono coesistere i seguenti elementi: le operazioni risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate; continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi; i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le ''nuove disposizioni'', determinano fenomeni di tassazione ''anomala''. Nel presupposto della correttezza della rappresentazione contabile ai fini OIC e IAS/IFRS adottata dalla Società circostanza sulla quale resta impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria, secondo l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai piani di stock option, non ricorrono i presupposti per qualificarli come operazioni pregresse. Inoltre, secondo le Entrate, con riferimento ai costi relativi ai piani di stock option di competenza dell'esercizio 2021 (per circa J euro), trovi applicazione il principio di ''derivazione rafforzata'' di cui all'articolo 83 del TUIR in base al quale assumono piena rilevanza fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati dalla Società nei bilanci redatti in conformità agli IAS/IFRS in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1, del Decreto IAS. Dunque, l'Istante potrà dedurre ai fini IRES i predetti costi imputati a conto economico nell'esercizio 2021, ferma restando l'applicazione dell'articolo 95, comma 5, del TUIR per la quota parte degli stessi rappresentativa delle remunerazioni relative agli amministratori. Differenze cumulate Per quanto riguarda le ''differenze cumulate'' presenti alla data di transizione agli IAS/IFRS e relative ai medesimi piani di stock option (per un importo complessivo pari a circa Z euro), non si ritiene che possa trovare accoglimento la soluzione interpretativa proposta dall'Istante con riferimento alla possibilità di dedurle, attraverso apposite variazioni extracontabili in diminuzione nell'esercizio di prima applicazione degli IAS/ IFRS (ossia, nel 2021). In proposito, va rilevato che la predetta quota della ''Riserva per piani di stock option'' (di circa Z euro) rappresenta per sole finalità comparative, l'ammontare dei costi relativi a detti piani di stock option che sarebbero stati contabilizzati nei conti economici dei rispettivi esercizi di competenza (precedenti) qualora la Società fosse stata ''da sempre'' IAS/IFRS adopter. Occorre, infatti, osservare che le singole quote di fair value delle opzioni vengono rappresentate in bilancio, in base all'IFRS 2, come remunerazioni periodiche ed autonome, con la conseguenza che il recepimento fiscale delle qualificazioni IAS/IFRS determina unicamente il passaggio alla sfera reddituale (e di rilevanza fiscale) delle remunerazioni contabilizzate a partire dall'esercizio di FTA (il 2021, nel caso di specie), senza interferire con il trattamento delle remunerazioni pregresse afferenti ad esercizi in cui l'Istante non adottava gli standard internazionali (ma gli OIC che non ammettevano la rilevazione di un simile costo). Pertanto, ai fini IRES, la Società non potrà dedurre in via extracontabile i costi relativi a detta quota della ''Riserva per piani di stock option'' (di circa Z euro) rilevata in sede di FTA. Rilevanza delle imposte dirette Con specifico riferimento al trattamento fiscale dei costi relativi ai piani di stock option, la relazione illustrativa al Decreto IAS ha precisato che ''ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, il trattamento fiscale dei componenti imputati a conto economico a titolo di spese per il personale è oggetto delle specifiche limitazioni alla deducibilità contenute nel decreto IRAP''. Pertanto, si ritiene che, per quanto concerne i profili IRAP, i costi imputati a conto economico nell'esercizio 2021 relativi ai piani di stock option di cui è questione (per circa J euro) assumano rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta limitatamente alla quota parte di essi riferibile al costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Spetterà, dunque, all'Istante individuare l'esatto ammontare deducibile ai fini IRAP dei predetti costi, non presentando la sua quantificazione aspetti interpretativi oggetto dell'istanza di interpello in esame. Per quanto riguarda i costi per i suddetti piani di stock option rilevati in sede di FTA (di circa Z euro), si ritiene che questi non siano rilevanti e, dunque, non siano ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per le medesime ragioni della loro non deducibilità ai fini IRES e in base al principio della c.d. presa diretta dal conto economico che caratterizza la base imponibile IRAP. Fonte: Risp. AE 29 gennaio 2024 n. 25
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