lunedì 29/01/2024 • 14:31
Con la risposta del 29 gennaio 2024 n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di servizio idrico integrato, relativamente alle bollette/fatture emesse tramite Sistema di Interscambio.
redazione Memento
Con la risposta ad interpello n. 476 dell'8 novembre 2019 è stato chiarito che l'assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune istante non faccia venir meno la loro sostanziale riconducibilità all'ambito applicativo del DM 370/2000. Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore. Ne deriva che, in mancanza di un'abrogazione espressa delle semplificazioni di cui all'articolo 2 del decreto, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette/fatture emesse in base all'articolo 22 del decreto IVA. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto, ai sensi del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche che possono essere effettuate ''entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi'' deve tenersi conto di ''tutte le operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare'', ancorché non riscossa». Tali chiarimenti restano validi anche nell'ipotesi di bollette/fatture emesse tramite SdI da società private che siano o meno a prevalente partecipazione pubblica cui è affidata la gestione dei servizi contemplati dalle disposizioni contenute nel DM 370 del 2000. La soluzione prospettata dall'istante non può, dunque, essere condivisa non rinvenendosi nel DM 370 del 2000 alcuna eccezione alle disposizioni che regolano l'esigibilità dell'IVA contenute nell'articolo 6 del decreto IVA. D'altronde, l'articolo 2 del citato DM prevede espressamente l'annotazione del «l'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette/fatture emesse in ciascun giorno», o dei «totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette/fatture», disponendo quale unica semplificazione la possibilità di effettuare l' annotazione «non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione». Fonte: Risp. AE 29 gennaio 2024 n. 24
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