Il provvedimento del 23 gennaio 2024 n. 14471 si applica agli enti che intendono avvalersi, in via facoltativa, del servizio telematico per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura relativi agli atti e provvedimenti amministrativi da essi emanati.
Abilitazione al servizio telematico
Gli enti, tramite il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di idonei poteri, richiedono all'Agenzia delle entrate, con le modalità riportate sul sito internet della stessa, l'abilitazione ad avvalersi del servizio telematico indicando, tra i propri dipendenti, uno o più responsabili del servizio.
Con le medesime modalità è richiesta la modifica o la revoca. L'Agenzia delle entrate, verificata l'ammissibilità e la regolarità della richiesta, registra l'ente, con il corrispondente codice fiscale, tra i soggetti accreditati al servizio telematico e abilita i relativi responsabili del servizio all'utilizzo del servizio telematico e all'amministrazione dei profili di accreditamento per gli utenti dell'ente, dandogliene comunicazione per via telematica. I responsabili del servizio e gli utenti sono abilitati all'utilizzo del servizio telematico nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Utilizzo delle procedure telematiche
Gli enti hanno facoltà di trasmettere per via telematica, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le richieste per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura relativi ai loro atti e provvedimenti, ivi compreso il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, in quanto compatibili.
La trasmissione telematica del titolo riguarda le copie autentiche e i duplicati informatici degli atti e provvedimenti amministrativi emanati dall'ente, integralmente predisposti con strumenti informatici e con l'impiego della firma digitale, nel rispetto delle norme sull'autenticazione degli atti informatici e, sotto il profilo formale, delle disposizioni inerenti la conservazione sostitutiva.
Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità
Per tutte le formalità trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.
Modalità di pagamento telematico
Il pagamento dei tributi, ove previsti dalla normativa vigente, è effettuato in forma telematica, secondo le modalità, di cui all'articolo 4 del provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009, in quanto applicabili, ed è registrato a nome dell'ente individuato dal corrispondente codice fiscale.
Le somme eventualmente versate in eccesso in sede di autoliquidazione possono essere esclusivamente richieste a rimborso. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308.
Fonte: Provv. AE 23 gennaio 2024 n. 14471