lunedì 29/01/2024 • 12:32
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2024, ha istituito 3 codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato, in caso di lavori edilizi agevolati, alle persone meno abbienti, per consentire l'accesso al Superbonus.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2024, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo: “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - CAPITALE”; “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - INTERESSI”; “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - SANZIONE”. In sede di compilazione del mod. F24 ELIDE, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità. Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati: nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; nel campo “anno di riferimento”, l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l'importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l'importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato. Si ricorda che al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'art. 119 c. 8-bis e 8-bis.1 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (art. 9 c. 3 DL 176/ 2022 conv. in L. 6/2023). Fonte: Ris. AE 29 gennaio 2024 n. 9/E
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