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martedì 30/01/2024 • 06:00

Fisco DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Beni dual use: pubblicate le linee guida sui dati delle esportazioni

In previsione della relazione annuale della Commissione UE contenente informazioni pertinenti sul rilascio delle licenze e sull'esecuzione dei controlli delle esportazioni unionali di beni a duplice uso, la Raccomandazione 214/2024 descrive la metodologia per la raccolta e la pubblicazione dei dati che saranno contenuti nella relazione annuale dell'UE .

di Gabriele Damascelli - Avvocato

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'aggiornamento dei beni listati del Regolamento dual use

La Commissione UE, in applicazione dell'art. 26, par. 2, del Reg. 821/2021 (regolamento dual Use), che ha istituito un regime unionale di controllo delle esportazioni , dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, presenta una relazione annuale al Parlamento e al Consiglio sull'attuazione del regolamento, nonché sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso (GCDU).

Ai fini della preparazione della relazione annuale (ult. versione contenuta in COM(2022) 434 final), la norma su richiamata prevede che la Commissione e il Consiglio mettano a disposizione orientamenti sulla metodologia per la raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati che devono essere inclusi nella relazione annuale, descritti nell'ultima Raccomandazione UE 214/2024 pubblicata in G.U.U.E. il 17 gennaio 2024.

Tale metodologia deve essere applicata dalle autorità competenti degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze, in cooperazione con altre autorità (es. le Dogane ), e dalla Commissione ai fini della preparazione della relazione annuale.

La relazione annuale, ai sensi dell'art. 26, par. 2, contiene informazioni sulle autorizzazioni, sui dinieghi, sui divieti, nonché sull'attuazione dei controlli (in particolare sul numero di infrazioni e sanzioni) delle esportazioni unionali di prodotti a duplice uso e viene elaborata dalla Commissione con il contributo degli Stati membri nell'ambito del “gruppo di coordinamento” sui prodotti a duplice uso (v. COM(2022) 434 final, p. 3).

Con la Racc. 2024/214 la Commissione ha pubblicato le nuove linee guida (precedute dal Libro bianco della Commissione sui controlli sulle esportazioni ) per la preparazione della sua relazione annuale sui controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, al fine di fornire agli esportatori un set più completo di informazioni sul controllo delle esportazioni dual use .

Per beni a duplice uso si intendono “i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari” (v. l'art. 2, p. 1), Reg. 821/2021).

Le condizioni per l'esportazione di beni duali

Per i prodotti compresi nell'elenco di cui all'All. I del regolamento, è richiesta un'autorizzazione ai fini o della loro esportazione o della fornitura di servizi di intermediazione all'acquisto o alla vendita o per l'assistenza tecnica (v. artt. 12 e 13), oltre che per alcune destinazioni di determinati prodotti dual use, richiamati negli artt. 4, 5, 9 e 10 e non ricompresi in tale allegato.

Il sistema unionale di controllo dei prodotti a duplice uso è allineato alle norme nonchè agli impegni internazionali (v. All. I) presi dal gruppo Australia (Australia Group), dal regime di non proliferazione nel settore missilistico (Missile Technology Control Regime - MTCR), dal gruppo dei fornitori nucleari (Nuclear Suppliers Group - GFN), dall'intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di prodotti e tecnologie a duplice uso (Wassenaar Arrangement) ed infine dalla Convenzione sulle armi chimiche (Chemical Weapons Convention - CWC).

In Italia l'autorizzazione, per effetto dell'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, è rilasciata dall'Autorità nazionale - UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) quale Autorità competente responsabile dell'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 221/2017 (di recepimento del Reg. 428/09, abrogato dall'attuale Reg. 821/2021).

La Clausola catch all

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. 821/2021, l'esportazione di prodotti dual use, non compresi negli elenchi di cui all'All. I, è subordinata ad autorizzazione (cd clausola catch all) nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte ai seguenti usi individuati dall'art. 4:

1) un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari;

2) per scopi militari se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti;

3) un uso come parti o componenti di prodotti militari che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.

L'autorizzazione è altresì richiesta:

4) per l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi nell'All. I, nel caso in cui l'esportatore sia stato informato che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte alla repressione interna o alla violazione dei diritti umani (v. art. 5);

5) per la fornitura di servizi di intermediazione per prodotti dual use compresi nell'All. I, nel caso in cui l'intermediario sia stato informato che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'art. 4, par. 1 (v. art. 6);

6) per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti dual use compresi nell'All. I, nel caso in cui il fornitore del servizio sia stato informato che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'art. 4, par. 1 (v. art. 8);

7) per prodotti dual use non compresi nell'All. I se un altro Stato membro impone un obbligo di autorizzazione per la loro esportazione sulla base di un elenco nazionale di controllo e se l'esportatore è stato informato che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad un utilizzo che desta preoccupazione nell'ambito della pubblica sicurezza (v. art. 10).

In tutti i casi elencati (tranne il n. 7)), qualora un esportatore sia a conoscenza che i prodotti che propone di esportare sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi elencati, ne informa l'autorità competente che decide in merito all'opportunità di sottoporre tale esportazione ad autorizzazione.

La “Clausola onnicomprensiva mirata catch all”, recepita nell'art. 9 del D.Lgs. 221/2017, consente alle autorità competenti degli Stati membri UE di qualificare come duali, ai fini dell'esportazione o della prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati, quei prodotti non inclusi nell'All. I del regolamento dual use e quindi teoricamente liberi da autorizzazione.

Al riguardo si segnala che da ultimo, con DM del 10 luglio 2023, è stato emanato un provvedimento di “catch-all” ai sensi dell'art. 9 citato, al fine di sottoporre a preventiva autorizzazione l'esportazione, verso determinati Paesi, di alcuni beni (motori e componenti destinati al settore dell'aviazione) non inclusi nella lista di cui all'All. I del regolamento.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità su tutto il territorio doganale unionale e sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore o l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica è residente o stabilito.

Nell'ipotesi in cui tale soggetto sia residente o stabilito al di fuori del territorio unionale, l'autorizzazione è rilasciata nel primo caso dall'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano i prodotti a duplice uso e negli ulteriori due da quella dello Stato membro dal quale saranno forniti i servizi di intermediazione o di assistenza tecnica (v. artt. 12 e 13).

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione può rifiutarsi di concederla e può altresì annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse, ed in tal caso notifica la decisione alle autorità competenti degli altri Stati membri ed alla Commissione.

Il Reg. 2021/821 prevede, nell'All. I, le seguenti 10 categorie di controllo per descrivere le caratteristiche dei beni dual use:

0 - Materiali nucleari, impianti e apparecchiature; 1 - Materiali speciali e relative apparecchiature; 2 - Trattamento e lavorazione dei materiali; 3 - Materiali elettronici; 4 - Calcolatori; 5 - Telecomunicazioni e sicurezza dell'informazione; 6 - Sensori e laser; 7 - Materiale avionico e di navigazione; 8 - Materiale navale; 9 - Materiale aerospaziale e propulsione.

L'ultimo aggiornamento della lista dei prodotti duali

L'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'All. I, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, viene aggiornato ogni anno da parte della Commissione UE , alla quale è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per un periodo di cinque anni (tacitamente prorogabili) a decorrere dal 9 settembre 2021.

Ciò al fine di modificare gli elenchi di prodotti contenuti negli allegati, “conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri e, se del caso, dall'Unione in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali ”.

L'ultimo aggiornamento, conseguente alle modifiche disposte in ambito internazionale dai regimi di non proliferazione e di controllo delle esportazioni (Australia Group e altri citati), è contenuto nel Reg. Del. 2023/2616, in vigore dal 16 dicembre 2023, ed ha riguardato principalmente:

  • la modifica e l'aggiornamento dei parametri di controllo sia degli strumenti di produzione in ambito NSG sia dei computer ad alte prestazioni e dei laser in ambito WA;
  • l'aggiunta sia dei motori di propulsione per veicoli sommergibili sia di tecnologia per lo sviluppo di motori a turbina a gas per aeromobili in ambito WA;
  • l'adeguamento ricorrente di definizioni tecniche, note e descrizioni, e modifiche redazionali.

Un riepilogo complessivo delle novità apportate alle singole categorie e voci di controllo è contenuto nel documento della Commissione Ue “Summary of amendments to Regulation (EU) 2021-821 for 2023”.

L'aggiornamento continuo da parte della Commissione dei beni listati richiede una costante attenzione da parte dell'operatore qualora i prodotti che questo si propone di esportare siano classificati tra quelli ricompresi nell'elenco del regolamento e perciò soggetti a possibili restrizioni.

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