venerdì 26/01/2024 • 16:56
Con la risposta del 26 gennaio 2024 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di errata applicazione dell'inversione contabile, relativamente al recupero dell'IVA corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un pro-rata di indetraibilità.
redazione Memento
L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate come recuperare l'IVA che le sarà addebitata dal prestatore a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, DPR 633/72, e che la medesima ha già versato quasi completamente all'Erario. Secondo il suddetto comma, una volta effettuato il pagamento dell'IVA addebitata in via di rivalsa dal prestatore tramite emissione di una fattura, ex art. 26, comma 1, DPR 633/72, per ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento, nella quale richiamare ogni fattura oggetto di integrazione l'istante può esercitare il diritto alla detrazione della medesima alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni, ossia applicando all'IVA addebitata in rivalsa il pro-rata di indetraibilità relativo a ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento (2015, 2016, 2017), e non anche la percentuale applicabile nel periodo d'imposta di corresponsione dell'IVA di rivalsa. Non è, altresì, consentito recuperare in detrazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale, quanto già versato a seguito dell'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile poi riaddebitato in rivalsa dal prestatore in deroga alle disposizioni che limitano il diritto a detrazione in presenza di un pro-rata di indetraibilità. Al fine di garantire la neutralità dell'IVA, tuttavia, detto importo potrà essere chiesto a rimborso, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, DPR 633/72, secondo cui «Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione». In tale circostanza, il presupposto per la restituzione deve essere individuato nel momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi di accertamento da parte del prestatore, da cui consegue un versamento dell'IVA non dovuto in capo all'istante. Va da sé che, qualora la parte di IVA indetraibile versata con riferimento alla fattura originaria sia stata considerata onere deducibile ai fini delle imposte dirette, l'IVA oggetto di rimborso costituirà una sopravvenienza attiva. Fonte: Risp. AE 26 gennaio 2024 n. 20
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