venerdì 26/01/2024 • 14:05
L'Agenzia delle Entrate, con le risposte n. 16 e n. 18 del 26 gennaio 2024, ha fornito chiarimenti sul calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023.
redazione Memento
Con due risposte del 26 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (di cui all'art. 1 c. 115-121 L. 197/2022). Sopravvenienze Con la risposta n. 16, è stato chiarito che ai fini del calcolo della base imponibile del contributo, rileva l'ammontare dei redditi imponibili lordi secondo le previsioni del titolo II, capi II e IV DPR 917/86, in ciascuno dei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, senza considerare per ognuno dei periodi d'imposta le eventuali riduzioni dovute al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse e deduzioni conseguite per effetto della c.d. agevolazione ACE (cfr Circ. AE 23 febbraio 2023 n. 4/E). Sono, quindi, comprese anche sopravvenienze attive o passive. Risarcimento danni Con la risposta n. 18, è stato chiarito che ai fini del calcolo della base imponibile del contributo rileva anche la somma riconosciuta a fronte di un risarcimento di un danno, ''sostitutivo'' di un reddito imponibile ai sensi dell'art. 6 DPR 917/86, anche se tale risarcimento è afferente a situazioni antecedenti al quinquennio preso in considerazione ed è stato ricevuto in seguito (nel caso di specie, 30 anni dopo il sorgere della controversia). Disciplina generale Si ricorda che al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti (art. 1 c. 115 L. 197/2022). Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1 c. 116 L. 197/2022). Fonte: Risp. AE 26 gennaio 2024 n. 16 e n. 18
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