venerdì 26/01/2024 • 06:00
L’Ispettorato del Lavoro, con la Nota 24 gennaio 2024 n. 694, ha fornito chiarimenti sulla certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.
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Il 24 gennaio 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso una nota contenente chiarimenti sul tema della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto. Trattandosi di un tema particolare e di non immediata comprensione, andremo ad analizzare e spiegare i punti chiave del parere espresso dall'Ispettorato.
La richiesta di chiarimento riguarda il DPR 177/2011 che, in attuazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, ha introdotto una particolare disciplina per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Per tali devono intendersi:
In base all'art. 2, qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in possesso di alcuni requisiti, tra cui:
«presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. 276/2003. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto».
L'istituto della certificazione è stato introdotto al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro tramite una procedura volontaria e nelle sedi qualificate individuate dal predetto decreto n. 276. La qualificazione individuata nell'atto di certificazione ha efficacia nei confronti delle parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti; tale atto potrà essere contestato solo in sede giudiziaria, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, o per vizi del consenso.
Per le imprese che vogliano quindi operare in ambienti potenzialmente insalubri e che intendano utilizzare contratti di appalto o, comunque, contratti diversi da quello subordinato a tempo indeterminato, la certificazione non è più una procedura volontaria, ma diventa un requisito fondamentale.
L'Ispettorato ha specificato, da un lato, che l'oggetto della certificazione sono i contratti di lavoro e non il contratto commerciale di appalto e, dall'altro, che l'atto ottenuto nelle sedi qualificate potrà essere utilizzato dall'appaltatore per tutti gli appalti che vengano realizzati durante la durata dei rapporti di lavoro cui la certificazione si riferisce.
Anche l'eventuale ricorso al subappalto, per le imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, è subordinato, oltre che al consenso del committente, alla certificazione dei contratti.
La certificazione, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 276/2003, può avvenire presso l'ITL, le Università e le Fondazioni universitarie, i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, gli Enti bilaterali regionali e provinciali e le Province; l'Ispettorato ha sottolineato l'importanza dell'attività istruttoria condotta da questi soggetti, durante la quale dovranno essere approfonditi con attenzione i seguenti aspetti:
La rigidità di questa normativa è evidentemente volta a tutelare il più possibile la salute dei lavoratori che operano in condizioni di rischio elevato e a garantire a tutto il personale l'applicazione di contratti genuini e di trattamenti economici e normativi adeguati. Pertanto, è fondamentale per chi opera nel settore, per evitare di incorrere in sanzioni, conoscere la disciplina applicabile ed essere al corrente dei pareri espressi dalle Autorità competenti.
Fonte: Nota INL 24 gennaio 2024
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Giuseppe Buscema
- Consulente del lavoro e revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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