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venerdì 26/01/2024 • 06:00

Lavoro Chiarimenti dell’Ispettorato

Appalto: la certificazione dei contratti per ambienti sospetti di inquinamento

L’Ispettorato del Lavoro, con la Nota 24 gennaio 2024 n. 694, ha fornito chiarimenti sulla certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

di Massimiliano Matteucci - Consulente del lavoro - Nexumstp Spa

di Martina Marinelli - Dottoressa - Nexum stp

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il 24 gennaio 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso una nota contenente chiarimenti sul tema della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto. Trattandosi di un tema particolare e di non immediata comprensione, andremo ad analizzare e spiegare i punti chiave del parere espresso dall'Ispettorato.

La richiesta di chiarimento riguarda il DPR 177/2011 che, in attuazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, ha introdotto una particolare disciplina per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Per tali devono intendersi:

  1. pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri (art. 66 D.lgs. 81/2008);
  2. lavori eseguiti in luoghi ritenuti a rischio per la natura geologica del terreno o per la vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose (art. 121 D.lgs. 81/2008).

In base all'art. 2, qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in possesso di alcuni requisiti, tra cui:

«presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. 276/2003. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto».

L'istituto della certificazione è stato introdotto al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro tramite una procedura volontaria e nelle sedi qualificate individuate dal predetto decreto n. 276. La qualificazione individuata nell'atto di certificazione ha efficacia nei confronti delle parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti; tale atto potrà essere contestato solo in sede giudiziaria, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, o per vizi del consenso.

Per le imprese che vogliano quindi operare in ambienti potenzialmente insalubri e che intendano utilizzare contratti di appalto o, comunque, contratti diversi da quello subordinato a tempo indeterminato, la certificazione non è più una procedura volontaria, ma diventa un requisito fondamentale.

L'Ispettorato ha specificato, da un lato, che l'oggetto della certificazione sono i contratti di lavoro e non il contratto commerciale di appalto e, dall'altro, che l'atto ottenuto nelle sedi qualificate potrà essere utilizzato dall'appaltatore per tutti gli appalti che vengano realizzati durante la durata dei rapporti di lavoro cui la certificazione si riferisce.

Anche l'eventuale ricorso al subappalto, per le imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, è subordinato, oltre che al consenso del committente, alla certificazione dei contratti.

La certificazione, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 276/2003, può avvenire presso l'ITL, le Università e le Fondazioni universitarie, i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, gli Enti bilaterali regionali e provinciali e le Province; l'Ispettorato ha sottolineato l'importanza dell'attività istruttoria condotta da questi soggetti, durante la quale dovranno essere approfonditi con attenzione i seguenti aspetti:

  • tipologia contrattuale;
  • esperienza professionale dei lavoratori impiegati;
  • possesso del DURC;
  • applicazione integrale della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato, oltre che dal punto di vista tecnico, in materia di sicurezza sul lavoro.

La rigidità di questa normativa è evidentemente volta a tutelare il più possibile la salute dei lavoratori che operano in condizioni di rischio elevato e a garantire a tutto il personale l'applicazione di contratti genuini e di trattamenti economici e normativi adeguati. Pertanto, è fondamentale per chi opera nel settore, per evitare di incorrere in sanzioni, conoscere la disciplina applicabile ed essere al corrente dei pareri espressi dalle Autorità competenti.

Fonte: Nota INL 24 gennaio 2024 

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