giovedì 25/01/2024 • 12:27
L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, con la Norma di comportamento n. 224 pubblicata il 24 gennaio 2024, ha chiarito che le detrazioni d'imposta legate agli interventi edilizi ed energetici sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette.
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Negli ultimi anni le imprese hanno potuto giovare di un beneficio fiscale, riconosciuto nella forma della detrazione d'imposta, per la realizzazione di opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio italiano.
La disciplina contabile e tributaria dei bonus edilizi continua ad essere oggetto di numerosi approfondimenti considerato il cospicuo ricorso agli stessi da parte delle imprese italiane.
La Norma di comportamento AIDC
Con la Norma di comportamento del 24 gennaio 2024 n. 224, l'AIDC è intervenuta richiamando la Comunicazione dell'Organismo Italiano di Contabilità, datata 3 agosto 2021, che aveva fornito indicazioni sulla classificazione contabile del beneficio fiscale in commento qualificandolo, sotto il profilo patrimoniale, come credito tributario e come contributo, sotto il profilo economico.
Per addivenire ad una solida rappresentazione contabile, l'OIC aveva ritenuto necessario distinguere la destinazione dell'immobile su cui vengono effettuati gli interventi e la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d'imposta separando così i beni strumentali dai beni merce, ed individuando un metodo diretto ed indiretto di contabilizzazione.
In particolare, se l'oggetto delle opere è un bene strumentale compreso fra le immobilizzazioni materiali, sussistono due modalità alternative per la rappresentazione contabile del beneficio fiscale: il metodo diretto prevede l'imputazione del beneficio a riduzione del costo d'investimento, con la conseguente riduzione delle quote di ammortamento economico; il metodo indiretto si concretizza nel risconto passivo con l'imputazione al conto economico del contributo.
Infine, se l'oggetto delle opere è un bene merce, l'ammontare del beneficio deve essere portato in diretta diminuzione del costo del bene stesso.
Con la Norma di comportamento in oggetto, l'AIDC ha chiarito che la classificazione e la qualificazione contabile del beneficio fiscale dell'OIC, così come sopra rappresentata, non muta la natura tributaria della detrazione d'imposta che, pertanto, continua a non produrre effetti sul valore fiscale delle spese a cui essa è correlata, né sul valore fiscale del bene al quale le spese si riferiscono. Ne è espressione il fatto che, diversamente dai crediti tributari in senso stretto, la detrazione d'imposta maturata dall'impresa committente delle opere può essere fruita in ciascun periodo d'imposta solo se l'ammontare dell'imposta lorda sul reddito delle società risulta sufficientemente capiente e l'eccedenza viene perduta.
A prescindere, dunque, dalla rappresentazione contabile, la detrazione d'imposta conserva la sua natura tributaria ed ha la medesima natura dell'imposta che viene ridotta divenendo totalmente irrilevante nell'ambito della determinazione della stessa imposta sul reddito. Da tale irrilevanza fiscale discende anche l'irrilevanza fiscale ai fini IRAP.
L'AIDC, in altre parole, ha chiarito che:
Per concludere, pare evidente che la materia dei cd. bonus edilizi richiede, ancora oggi, dopo diversi anni dalla sua introduzione, interventi interpretativi multidisciplinari volti a guidare le imprese e i professionisti coinvolti.
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