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lunedì 29/01/2024 • 06:00

Fisco CREDITI D’IMPOSTA

Bonus acqua potabile: come comunicare le spese dal 1° febbraio 2024

Dal 1° febbraio 2024, i contribuenti che hanno effettuato l'installazione di sistemi destinati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano, dovranno comunicare le spese sostenute nel 2023 all'Agenzia delle Entrate, per poter fruire del credito d'imposta del 50%.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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Le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che, del corso nel 2023, hanno sostenuto spese che danno diritto al c.d. “Bonus acqua potabile”, dovranno comunicare le stesse all'Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio 2024.

L'agevolazione, introdotta dall'art. 1 c. da 1087 a 1089 L. 178/2020 e prorogata anche per il 2023 dall'art. 1 c. 713 L. 234/2021, è concessa sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Ai fini del riconoscimento del contributo, l'importo delle spese sostenute dev'essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e, in generale, i soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. 

Le spese sostenute, nel rispetto dei suddetti requisiti, dovranno essere comunicate all'Amministrazione Finanziaria avvalendosi del modello “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile”, aggiornato il 9 gennaio 2024 con il Provv. AE 3921/2024.

Come già anticipato, la comunicazione delle spese 2023 potrà essere presentata dal 1° al 28 febbraio 2024, direttamente dal beneficiario, ovvero tramite un intermediario di cui all'art. 3 c. 3 DPR 322/98, attraverso:

  • il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi”, categoria “Agevolazioni”, voce “Credito di imposta per il miglioramento dell'acqua potabile”);
  • i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, predisponendo un file conforme alle specifiche tecniche che dovrà essere sottoposto ai controlli, utilizzando il software reso disponibile dall'Agenzia stessa.

Come compilare il modello

Il modello di comunicazione si compone di: Frontespizio, Quadro A che accoglie il dettaglio delle spese agevolabili e Quadro B contenente i dati per la verifica antimafia.

Con riferimento al Quadro A, per ciascuna unità immobiliare posseduta o detenuta dal richiedente, dev'essere compilato un distinto rigo da A1 ad A9. Nello specifico:

  • la colonna 1 “Totale spesa”, dev'essere compilata solo nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti beneficiari del credito, indicando l'importo totale anche se superiore al limite massimo agevolabile. Pertanto, occorre esporre l'ammontare complessivo della spesa, comprensivo della quota eventualmente sostenuta dagli altri soggetti contitolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, oppure cointestatari del contratto di locazione, affitto e comodato d'uso, in relazione all'immobile oggetto dell'intervento;
  • la colonna 2, “Spesa sostenuta”, è destinata all'indicazione dell'importo della spesa di colonna 1 sostenuta dal richiedente;
  • la colonna 3, “Destinazione”, dev'essere barrata solo se il beneficiario è una persona fisica e l'unità immobiliare è adibita all'esercizio dell'attività economica;
  • la colonna 4 “Credito d'imposta”, evidenzia l'ammontare del credito d'imposta, pari al 50 per cento della spesa di colonna 2, ricondotta entro i limiti massimi agevolabili;
  • le colonne da 5 a 9, devono riportare i riferimenti catastali dell'unità immobiliare.

Relativamente alla compilazione del successivo Quadro B, è opportuno precisare che i dati richiesti devono essere indicati solo se il credito d'imposta è superiore a 150.000 euro. In tal caso, il richiedente deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva (art. 47 DPR 445/2000) e riportare i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 e nell'art. 91 c. 5 D.Lgs 159/2011, per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età.

Riconoscimento del credito e modalità di utilizzo

Il Bonus acqua potabile spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base ad un titolo idoneo, ossia a coloro che posseggono l'immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale, ovvero in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d'azienda e comodato d'uso.

In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d'uso, il credito d'imposta dev'essere ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Il legislatore ha previsto, inoltre, un importo massimo delle spese su cui calcolare l'agevolazione, stabilito in:

  • 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ulteriore precisazione dev'essere fatta in merito alle modalità d'imputazione delle spese. In particolare:

  • per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, deve applicarsi il criterio di cassa, considerando, quindi, la data dell'effettivo pagamento. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al c. 5 dell'art. 18 DPR 600/73, il pagamento s'intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, vale il criterio di competenza.

In merito alle modalità di utilizzo del credito d'imposta, lo stesso è fruibile dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili (quindi per le spese sostenute nel 2023, modello Redditi 2024) e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, ovvero in compensazione tramite modello F24. Diversamente, i soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, devono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Da ultimo, si ricorda che, per l'utilizzo in compensazione con modello F24, con la Ris. AE 17/E/2022 è stato istituito il codice tributo “6975”.

Bonus acqua potabile

Beneficiari

Persone fisiche, nonché i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Spese agevolabili

Acquisto ed installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti

Limite massimo di spesa

  • 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Oneri documentali e pagamento

Fattura elettronica o documento commerciale con codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti

Misura del credito

50% delle spese sostenute

Modalità di utilizzo

In compensazione tramite F24 e per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno della spesa ed in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus

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a cura di

redazione Memento

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