giovedì 25/01/2024 • 06:00
Entro il 23 febbraio devono essere presentate le dichiarazioni di calamità per le aziende agricole che vogliono fruire del beneficio del “Trascinamento di giornate”. La domanda permetterà all'INPS di compilare anche per questi lavoratori gli elenchi annuali dei lavoratori agricoli.
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La circolare INPS 24 gennaio 2024 n. 19 interviene per fornire indicazioni in merito al beneficio previdenziale del “Trascinamento di giornate” in agricoltura previsto per i lavoratori a tempo determinato dall'art. 21, c. 6, L. 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'art. 1, c. 65, L. 24 dicembre 2007, n. 247.
Il beneficio riconosce, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2023, un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali.
La misura è rivolta ai lavoratori occupati nell'anno 2023, per almeno cinque giornate, presso la medesima impresa agricola di cui all'art. 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all'art. 1, c. 3, D.Lgs. n. 102/2004 e che ricada in un'area dichiarata calamitata come da delimitazione regionale.
Modalità applicativa
Le aziende devono presentare dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell'apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.
Il beneficio può essere richiesto anche dai piccoli coloni e compartecipanti familiari: in questo caso i concedenti devono inviare alle strutture dell'Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”.
L'invio di tale dichiarazione dovrà avvenire entro la data del 23 febbraio 2024 per dare il tempo all'INPS di compilare gli elenchi annuali valevoli per l'anno 2023.
Le verifiche
La circolare INPS in commento si sofferma sulle valutazioni che le strutture territoriali sono tenute a effettuare per la validazione delle domande.
Le basi sulle quali avverrà la verifica d'ufficio sono i Decreti e le Delibere regionali che delimitano i territori calamitati ai sensi del citato art. 1, c. 1079, L. n. 296/2006.
Nel caso di reiezione della domanda verranno inserite le motivazioni del rigetto e l'esito dell'operazione che dovrà concludersi entro il 4 marzo 2024.
Fonte: Circ. INPS 24 gennaio 2024 n. 19
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