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giovedì 25/01/2024 • 06:00

Fisco CREDITI D'IMPOSTA

Bonus 4.0: in quali casi gli investimenti sono esclusi

Con la risposta del 24 gennaio 2024, n. 14, l’Agenzia delle Entrate analizza differenti aspetti che determinano l’esclusione dal credito d’imposta beni strumentali nuovi, delle imprese operanti in concessione e a tariffa nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, riformulata dall'art. 1, c. da 1051 a 1063, della L. 178/2020, prevede la concessione di agevolazioni a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, nonché destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Nello specifico, attraverso tale misura agevolativa, il legislatore ha voluto incentivare e supportare gli investimenti riguardanti:

  • beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (L. 232/2016, Allegato A);
  • beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati, funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (L. 232/2016, Allegato B);
  • altri beni strumentali materiali diversi da quelli ricompresi nel citato Allegato A;
  • altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel menzionato Allegato B.

Il disposto normativo di riferimento prevede specifiche fattispecie d'esclusione dal beneficio in commento. Tra queste, il c. 1053 della citata L. 178/2020, non ammette la fruizione del credito d'imposta nel caso di beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei seguenti settori: energia; acqua; trasporti; infrastrutture; poste; telecomunicazioni; della raccolta e depurazione delle acque di scarico; della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Tale  previsione esclude  dalla misura agevolativa (finalizzata ad incentivare l'effettuazione di nuovi investimenti che altrimenti l'impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore)  gli incentivi la cui realizzazione costituisce un adempimento di precisi obblighi assunti dalle imprese operanti nell'ambito della gestione in concessione di attività regolate, trattandosi d'investimenti  la cui effettuazione e la cui ''remunerazione'' trovano diretta corrispondenza nel piano economico-finanziario del contratto di concessione e nella determinazione della tariffa.

Proprio questa fattispecie d'esclusione, è stata oggetto di nuovi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con la risposta del 24 gennaio 2024, n. 14.

Il soggetto istante, è una società “interamente a capitale pubblico”, controllata da un Comune ed opera in regime in house providing nel settore del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti. La stessa, si è impegnata in qualità di concessionaria alla gestione di un polo impiantistico svolgendo tutte le attività di gestione dei rifiuti e degli impianti, nonché a corrispondere al Comune un canone di concessione annuo.

Nel corso del periodo di concessione, l'istante ha effettuato degli investimenti, in merito ai quali chiede il parere dell'Amministrazione Finanziaria riguardo all'integrazione della condizione ostativa di cui al summenzionato c. 1053.

Attività rilevanti singolarmente

Il primo chiarimento fornito, verte sulle attività e sui settori che determinano l'integrazione della condizione ostativa al riconoscimento del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

In particolare, la fruizione del credito non è concessa ai soggetti che, pur operando nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolgono solo l'attività di ''smaltimento'' oppure solo quella di ''raccolta''. Se così fosse, infatti, a seconda delle concrete modalità d'individuazione dell'attività oggetto di concessione (quindi, solo l'una o l'altra, ovvero entrambe) da parte dell'ente condente, il concessionario potrà o meno fruire del beneficio in esame.

Le Entrate, quindi, forniscono una chiave di lettura diversa della norma contenuta al c. 1053, evidenziando che, l'intento del legislatore non è stato quello di ricondurre ad un unico settore le attività di ''raccolta'' e di ''smaltimento'' dei rifiuti, con l'obiettivo specifico di limitare l'esclusione ai soggetti che esercitano entrambe le attività. Al contrario, attraverso la formulazione dell'elencazione dei settori d'attività inclusa nel disposto normativo appena citato, si è inteso escludere dalla fruizione del credito d'imposta le imprese che operano nell'ambito di uno dei settori summenzionati, ovvero di svolgere anche solo una delle attività ivi indicate (ovviamente al ricorrere delle altre condizioni richieste dal c. 1053).

Pertanto, lo svolgimento della sola attività di smaltimento e non quella di raccolta (o viceversa), non implica automaticamente il venir meno della condizione ostativa che impedisce l'utilizzo del credito.

Imprese operanti in concessione o a tariffa

Ulteriori indicazioni sono state fornite dall'Amministrazione Finanziarie relativamente alle imprese operanti in concessione e a tariffa.

Già con il Principio di diritto n. 7 del 2023, è stato evidenziato che non possono essere considerate destinatarie del credito d'imposta le imprese ''concessionarie'' (intese in senso lato) dei servizi di cui al c. 1053, quando si verificano congiuntamente le seguenti circostanze:

  • l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
  • sono previsti meccanismi (sub specie d'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

In linea generale, quindi, non risultano integrati i presupposti per la sussistenza d'imprese operanti in concessione e a tariffa, nell'ipotesi in cui vengano effettuati degli investimenti non obbligatori e relativi ad un'attività il cui corrispettivo ottenuto dal concessionario non sia in alcun modo costituito da un prezzo fissato dall'ente concedente o regolamentato, bensì determinato in base ad una libera trattativa tra le parti ed in completa autonomia.

Da ultimo, nella risposta 14/2024 in commento, è stato precisato che, qualora un sistema tariffario sia entrato in vigore nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti rilevanti ai fini del credito d'imposta beni strumentali, non è impedita ex se l'operatività dell'esclusione prevista dal c. 1053.

Fonte: Risp. AE 24 gennaio 2024 n. 14

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