La riforma del processo tributario è ormai in fase di concreta attuazione. Tra le varie novità introdotte con il decreto sul processo (D.Lgs. 220/2023) merita menzione l’articolo 2, comma 3 ai sensi del quale “l’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”- rectius dal 4 gennaio 2024.
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, quindi, il contribuente/ricorrente non avrà più la possibilità di inglobare nel ricorso notificato all’ente accertatore una proposta di mediazione finalizzata ad una rideterminazione dell'ammontare della pretesa impositiva e ad una definizione bonaria dell’instauranda querelle con l’A.F.
È stato così abrogato un importante istituto deflattivo del contenzioso che, per i giudizi aventi ad oggetto controversie dal valore non troppo rilevante, sembrerebbe avere svolto - ove ben utilizzato da contribuenti ed Uffici finanziari - un'importante funzione deflattiva evitando l'instaurazione di procedimenti giurisdizionali tributari.
I dubbi interpretativi ed il Comunicato stampa n. 13 del MEF
In merito alla suddetta norma abrogativa il MEF ha diramato il comunicato stampa n. 13 del 22 gennaio 2024 con il quale è stato chiarito che:
l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92 disposta dal D.Lgs. 220/2023 opera per i ricorsi tributari notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024;
invece, per i medesimi ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, in vigore fino alla medesima data.
Il chiarimento è giunto per dirimere alcuni dubbi interpretativi che, sin dal principio dell’entrata in vigore della nuova norma, sono sorti in merito al suo esatto ambito applicativo: in particolare, non era ben chiaro quale fosse il concreto impatto che la prescritta abrogazione potesse avere nei confronti dei ricorsi già notificati prima del 4 gennaio e per i quali, alla predetta data, risultava ancora pendente il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 17-bis, si sarebbe dovuta concludere la procedura di mediazione.
Per comprendere a fondo il rilevante problema è necessario descrivere brevemente il funzionamento dell’ormai abrogata fase di reclamo-mediazione ed i correlati effetti procedurali dalla stessa prodotti sul processo tributario:
in presenza di controversia di valore non superiore ad euro cinquantamila, il difensore del contribuente deve notificare il ricorso/reclamo a pena di decadenza entro il consueto termine di 60 giorni includendovi una proposta di mediazione;
dalla data di notifica del suddetto ricorso/reclamo si instaura la procedura di mediazione che dev’essere conclusa entro il termine di 90 giorni, nel corso della quale le parti valutano la possibilità di sottoscrivere un eventuale accordo che si perfeziona con il versamento del dovuto (o della sola prima rata) entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione;
laddove, invece, non si raggiunga l’accordo, il difensore del contribuente/ricorrente deve incardinare il procedimento dinnanzi all’adito giudice, costituendosi in giudizio mediante deposito telematico del ricorso da effettuare a pena di inammissibilità entro 120 giorni dalla data di notifica del ricorso – rectius, entro il termine di 30 giorni decorrente dallo spirare del precedente termine di 90 giorni dalla data di notifica.
Senonché, l’abrogazione dell’istituto è avvenuta con una formula legislativa che, dopo avere individuato il 4 gennaio 2024 quale data a decorrere della quale opera la suddetta cancellazione, non ha previsto una disposizione transitoria di natura temporale che sarebbe stata necessaria per una procedura a formazione progressiva come quella descritta.
Esempio
In ipotesi di un ricorso notificato in data 27 dicembre 2023, il difensore del contribuente si troverà dinnanzi ai seguenti rilevanti dubbi applicativi:
possibilità di definire la controversia mediante un accordo di mediazione entro il giorno 26 marzo 2024 (termine di 90 giorni dalla notifica), disciplinato da una norma che, però, a quella data non sarà più esistente nell’ordinamento;
in assenza di accordo, possibilità di costituirsi in giudizio regolarmente – senza rischiare un’eccezione di inammissibilità – con deposito del ricorso da effettuare entro il 26 aprile 2024 (120 giorni dalla data di notifica del ricorso, tenendo conto dei 90 giorni necessari per la procedura di mediazione e dei successivi 30 giorni per il deposito),
ben sapendo che, in assenza delle regole dell’art.17-bis, egli dovrebbe depositare il ricorso a pena di decadenza entro il 26 gennaio 2024 - cioè, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso, così come previsto per i ricorsi a cui non si applica la disciplina dell’art. 17-bis.
Alla luce delle gravi conseguenze potenzialmente derivanti da un’eventuale errata interpretazione ed applicazione della norma in esame, il MEF ha ritenuto doveroso fornire le descritte delucidazioni precisando che:
per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio 2024 la disciplina dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 potrà essere ancora applicata: in tali casi i difensori dei contribuenti e gli uffici finanziari conserveranno la possibilità di sottoscrivere accordi di mediazione anche successivamente alla data di abrogazione (4 gennaio) dell’istituto e, in caso di mancato accordo, il ricorrente potrà regolarmente costituirsi in giudizio entro il (vecchio) termine di 120 giorni dalla notifica del ricorso;
per i ricorsi notificati dal 4 gennaio in poi, invece, l’art. 17-bis DLgs. 546/92 sarà definitivamente abrogato, la mediazione non potrà più essere applicata ed il deposito del ricorso dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, entro il consueto termine di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso.