martedì 23/01/2024 • 11:17
Con una lettera al Ministero della Giustizia, il CNDCEC chiede di allegare un'unica dichiarazione sostitutiva di certificazione e di effettuare l'iscrizione nella categoria di appartenenza e nei settori di specializzazione entro il 4 marzo 2024.
redazione Memento
Consentire ai CTU sia di allegare un'unica dichiarazione sostitutiva di certificazione a corredo del perfezionamento della domanda di iscrizione al nuovo Albo telematico sia di effettuare l'iscrizione nella categoria di appartenenza e nei settori di specializzazione entro il 4 marzo per non incorrere nella decadenza dei 90 giorni in base alle Specifiche tecniche adottate dal Ministero della Giustizia il 4 dicembre 2023, anche al fine di non generare differenze e disomogeneità sul territorio a seconda del circondario del tribunale in cui il CTU abbia già operato. Con il comunicato stampa del 23 gennaio 2024, il CNDCEC informa di aver chiesto quanto detto al Ministero della Giustizia. Dal 4 gennaio 2024, infatti, la procedura di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti presso il tribunale è gestita in modalità telematica attraverso il nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale” a cui i consulenti tecnici d'ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali, tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione entro il 4 marzo 2024. I professionisti che stanno procedendo con l'iscrizione segnalano tuttavia che il sistema esige di allegare tante dichiarazioni sostitutive quanti sono i documenti da allegare. Per questo motivo, nell'ottica di assicurare maggiore speditezza al procedimento, il Consiglio nazionale chiede di consentire ai CTU di allegare un'unica dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine a tutte le informazioni richieste dalla normativa. Un altro aspetto critico riguarderebbe la circostanza che consente al CTU già iscritto di effettuare l'iscrizione unicamente nella categoria di appartenenza e nei settori di specializzazione a cui il proponente la domanda di(re)iscrizione risulterebbe già iscritto nell'albo del tribunale competente, rinviando al periodo tra il 1° marzo e il 30 aprile la possibilità di inserire una nuova domanda per iscriversi nelle nuove categorie e nei relativi settori di specializzazione. Prima di tutto – osserva il Consiglio nazionale – quella tra il 1° marzo e il 30 aprile è una finestra temporale già riservata alla presentazione di nuove domande di iscrizione che la normativa ha voluto distinguere dalle domande dei CTU già iscritti per semplificare l'attività amministrativa e i processi telematici necessari per attuare la completa transizione digitale. Inoltre, le stesse Specifiche tecniche per la presentazione della domanda, adottate e pubblicate dal Ministero il 4 dicembre 2023, non prevedono che il candidato presenti una nuova domanda in caso di una sua integrazione. E soprattutto, sottolineano i commercialisti, si potrebbe rischiare di incorrere nella decadenza dal momento che, in base alle suddette Specifiche, il CTU deve inserire i propri dati entro 90 giorni dalla loro pubblicazione ovvero entro il 4 marzo 2024. Per questo motivo, il Consiglio nazionale auspica che venga consentito al CTU di inserire entro il 4 marzo – al pari della presentazione delle domande di (re)iscrizione – gli eventuali nuovi settori di specializzazione afferenti anche a categorie diverse da quella di prima appartenenza al fine di non comprimere un legittimo interesse attraverso la presentazione di una nuova domanda. Per i commercialisti, infine, c'è il rischio che il sistema – che in questa prima fase di funzionamento del Portale sembrerebbe incentrato sul collegamento di dati acquisibili dall'interrogazione degli albi già tenuti presso il tribunale con modalità telematica – potrebbe generare evidenti differenze e disomogeneità sul territorio a seconda del circondario del tribunale in cui il richiedente CTU abbia già operato. Infatti, poiché i settori di specializzazioni delle categorie in cui l'albo è stato suddiviso in ogni tribunale non sono omogenei, si verrebbero a creare difformità sostanziali tra categorie e specializzazioni attribuite ai CTU sul territorio nazionale. In particolare, in alcuni tribunali è stato stabilito un numero massimo di specializzazioni alle quali il CTU poteva essere iscritto nell'ambito della categoria di appartenenza. Fonte: Com. stampa CNDCEC 23 gennaio 2024
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