Con la risposta n. 12 del 22 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ambito di una riorganizzazione aziendale complessa, se non si verifica un'estromissione sostanziale dei beni, si configura un abuso di diritto ai fini delle imposte dirette.
Si ricorda che affinché un'operazione o una serie di operazioni possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi (art. 10 bis L. 212/2000):
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
b) l'assenza di sostanza economica dell'operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
c) l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Non possono, comunque, considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i 3 elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).
Nel caso di specie, la riorganizzazione prevede l'operazione di scissione di Alfa a favore della Beneficiaria che ha come effetto quella di assegnare a quest'ultima gli immobili beta, la successiva trasformazione agevolata della beneficiaria stessa in società semplice, seguita dalla cessione a New.Co. di detti immobili: negozi che costituiscono parte integrante e caratterizzante di una più ampia sequenza di operazioni destinata a trasferire, a favore di una società del Gamma, la quota di controllo di New.Co. e gli immobili Beta (già di proprietà di Alfa).
L'indebito vantaggio va ravvisato in quanto nei confronti degli immobili Beta non si verifica alcun fenomeno di sostanziale estromissione dal regime d'impresa posto che gli stessi rimangono, a seguito delle operazioni rappresentate, strumentali all'attività d'impresa a cui sono destinati e, nello specifico, continuano a far parte della medesima azienda (di Beta) da cui sono tuttora utilizzati. La scissione di Alfa con assegnazione alla beneficiaria degli immobili Beta e la successiva trasformazione agevolata di quest'ultima appaiono funzionali esclusivamente a veicolare, tramite una società semplice, i predetti immobili modificandone semplicemente il relativo titolo giuridico (da locazione a proprietà).
Sotto il profilo dell'assenza di sostanza economica, si deve ritenere che l'insieme delle operazioni costituite dalla scissione di Alfa a favore della Beneficiaria con assegnazione degli immobili Beta, dalla trasformazione di quest'ultima in una società semplice e dalla cessione dei predetti immobili appare inidonea a produrre effetti economici significativi diversi dai vantaggi fiscali.
Anche l'ultimo presupposto dell'abuso appare sussistente, in quanto il complesso delle operazioni poste in essere appare destinato unicamente a ridurre il carico fiscale dell'operazione di trasferimento degli immobili Beta da Alfa (originaria proprietaria) a New.Co. (conferitaria dell'azienda di Beta) e a consentire ai soci persone fisiche di monetizzare direttamente il loro prezzo di cessione in aggiramento al regime fiscale della distribuzione dei dividendi, non ravvisandosi altre ragioni alla base della complessiva sequenza di operazioni poste in essere.
Ai fini delle imposte dirette, l'operazione configura una fattispecie di abuso di diritto.
Fonte: Risp. AE 22 gennaio 2024 n. 12