lunedì 22/01/2024 • 11:02
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 11 del 22 gennaio 2024, ha chiarito che è possibile considerare il reddito derivante da più impianti come generato da un'attività connessa a quella agricola.
redazione Memento
Con la risposta n. 11 del 22 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in merito alla possibilità di considerare come connesso alla attività agricola il reddito derivante da una pluralità di impianti fotovoltaici installati all'interno del fondo agricolo, la Circ. AE 6 luglio 2009 n. 32/E non ha indicato limiti al numero di requisiti da soddisfare per provare la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di energia da fotovoltaico. Pertanto, in presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) della suddetta circolare e nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di produzione di energia, è possibile considerare il reddito derivante da più impianti come generato da un'attività connessa. Nel caso di specie, ai fini del calcolo del volume d'affari, si dovrà considerare il volume relativo alla produzione complessiva di energia tramite tutti gli impianti fotovoltaici della società, da raffrontare con il volume d'affari complessivo dell'attività agricola esercitata dalla stessa (escludendo naturalmente la produzione di energia fotovoltaica); non rileva ai fini dell'applicazione del requisito di collegamento la circostanza che 2 dei 3 impianti già oggetto di installazione nel passato rispettino i diversi requisiti indicati alle lett. a) e c) di cui sopra. Si ricorda che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti IVA relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari (art. 1 c. 423 L. 266/2005). La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva [ora, 260.000 kwh anno] può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti (Circ. AE 6 luglio 2009 n. 32/E): a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti; b) il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente 200 kW [ora, 260.000 kwh anno]. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica; c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW [ora, 260.000 kwh anno], l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola. Fonte: Risp. AE 22 gennaio 2024 n. 11
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