L'articolo 4, comma 1 D.Lgs. 127/2015 prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
Con il provvedimento AE n. 183994 dell'8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.
Con il provvedimento AE n. 9652 del 12 gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall'Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione.
Cosa prevede il provvedimento del 19 gennaio 2024
Con il provvedimento AE n. 11806 del 19 gennaio 2024 viene ulteriormente esteso il periodo di sperimentazione anche al 2024, ritenendo opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4 milioni di soggetti IVA.
In particolare, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità nell'applicativo web dei documenti IVA precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell'IVA a credito.
Il 12 dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche (versione 1.8, utilizzabile a partire dal 1° febbraio 2024), che consentono, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di indicare per ogni fattura la percentuale di compensazione, nonché gli altri dati utili a determinare l'IVA ammessa in detrazione.
Queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l'ammontare dell'IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati riferiti a tali soggetti. Inoltre, al fine di ampliare la gamma dei servizi messi a disposizione degli operatori economici e dei loro intermediari, recependo anche le richieste provenienti dalle associazioni di categoria in ordine ad una maggiore integrazione con i sistemi gestionali, l'Agenzia estende la funzionalità dei servizi in cooperazione applicativa di cui al punto 8. del provvedimento AE n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo, ai documenti IVA elaborati dall'Agenzia. Ciò consente di effettuare un colloquio automatico tra sistemi informatici mediante download massivi dei dati elaborati e messi a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa. I dati acquisiti in via automatica potranno essere importati dai soggetti IVA e dai loro intermediari nei propri sistemi gestionali oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.
Restano confermate le modalità di accesso all'applicativo web, le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell'Agenzia delle Entrate, disciplinate con i provvedimenti AE dell'8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.
Fonte: Provv. AE 19 gennaio 2024 n. 11806