martedì 23/01/2024 • 06:00
La Manovra 2024 ha esteso il regime della Pex alle plusvalenze qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. La modifica si è resa necessaria dopo che la Cassazione (con le sentenze n. 21261/2023 e n. 27267/2023) ha ritenuto discriminatorio il differente regime fiscale previsto per le società non residenti rispetto alle residenti.
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L'estensione del regime della Pex alle plusvalenze qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, in assenza di una decorrenza espressa nella Legge di bilancio 2024 (art. 1 c. 59 L. 213/2023), è da ritenersi applicabile a partire dal 1° gennaio 2024.
Al riguardo, nella Relazione tecnica al Disegno di Legge di bilancio 2024 i primi effetti in termini di gettito sono stati stimati a partire dal 2025, anno nel quale si verifica il versamento del saldo delle imposte relative al 2024. A seguito della modifica, al ricorrere delle condizioni previste, le citate plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile in Italia per il 5% del loro ammontare al pari di quanto avviene per le plusvalenze realizzate dalle società residenti e da quelle non residenti ma con una stabile organizzazione in Italia a cui sono riferibili le partecipazioni realizzate.
Andando a esaminare in dettaglio il nuovo comma 2-bis dell'art. 68 TUIR, lo stesso è rivolto a tutte le società ed enti commerciali non residenti purché privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e purché residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni.
Gli stessi devono altresì essere soggetti in tale Stato a un'imposta sul reddito delle società. È da ritenere che possano beneficiare della Pex anche le società non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia qualora la partecipazione oggetto di realizzo non sia connessa a detta stabile.
Anche in questo caso, infatti, al pari dell'ipotesi in cui non vi è alcuna stabile organizzazione in Italia, la plusvalenza è soggetta a tassazione in capo alla società non residente ai sensi dell'art. 151, comma 2, del TUIR, in qualità di reddito diverso (ex artt. 67 e 68 del TUIR). Non trovano dunque applicazione le regole relative al reddito d'impresa e, in particolare, quelle previste dagli artt. 86 e 87 del TUIR, per le quali è necessaria la presenza di una stabile organizzazione in Italia a cui sia riferibile la partecipazione oggetto di realizzo.
Applicazione del nuovo regime
Il nuovo comma 2-bis si applica solamente alle partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR (ovvero quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 2/20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5/25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni).
Tale limitazione, tralasciando in questa sede le partecipazioni in società aventi contenuto prevalentemente immobiliare di cui all'art. 23, comma 1-bis, del TUIR, potrebbe essere legata al fatto che, sulla base della normativa interna, per le partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti non residenti:
Sono altresì escluse dalla nuova previsione normativa le plusvalenze derivanti dalla partecipazione in società semplici – al pari di quanto previsto dall'art. 87 del TUIR – e quelle in società a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 68, comma 4, del TUIR.
Quali sono le condizioni per l'applicazione
Il regime Pex di cui al nuovo comma 2-bis è riconosciuto a condizione che le partecipazioni qualificate oggetto di cessione abbiano i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), c) e d), del TUIR.
In particolare, i requisiti di cui alle lettere a) e b) (ovvero, ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente e classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso) devono essere verificati in capo al soggetto non residente che cede la partecipazione, mentre i restanti due requisiti (residenza fiscale della partecipata in Stati diversi da quelli a regime fiscale privilegiato ed esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR) sono da verificare in capo alla società partecipata.
Il nuovo comma 2-bis stabilisce inoltre che, se la società non residente che cede la partecipazione qualificata dotata dei requisiti sopra evidenziati realizza una minusvalenza, quest'ultima è deducibile per il 5% del relativo ammontare, a differenza della totale indeducibilità prevista al riguardo per le società residenti (o per le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti) dall'art. 87 del TUIR.
Ne consegue che le plusvalenze qualificate realizzate dal soggetto non residente che beneficiano del regime Pex concorrono alla formazione del relativo reddito imponibile per il 5% del loro ammontare e sono sommate algebricamente alla corrispondente quota (del 5%) delle relative minusvalenze (sempre riferite a partecipazioni Pex) che il medesimo soggetto ha realizzato.
Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Al riguardo, occorre segnalare che è stato altresì modificato il comma 5 dell'art. 68 del TUIR al fine di escludere le plusvalenze e minusvalenze di cui al nuovo comma 2-bis dal meccanismo di compensazione ordinario previsto dalla norma. In sostanza, le plusvalenze e minusvalenze che rientrano nell'ambito applicativo della nuova disposizione normativa vanno a confluire in una massa distinta nell'ambito dei redditi diversi, restando dunque separate dalle altre plusvalenze e minusvalenze realizzate.
La nuova previsione normativa consente dunque alle società non residenti di godere del medesimo regime fiscale previsto per quelle residenti in relazione alle plusvalenze su partecipazioni qualificate che sono imponibili in Italia.
In realtà, la maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, in linea con l'art. 13, paragrafo 5, del Modello OCSE, prevedono la tassazione delle plusvalenze derivanti dal realizzo delle partecipazioni soltanto nello Stato ove è residente il cedente. Vi sono comunque alcune eccezioni come, ad esempio, la Convenzione con la Francia che concede all'Italia il potere di tassazione concorrente per le partecipazioni che danno diritto ad almeno il 25% degli utili. In tal caso, l'applicazione della nuova normativa può limitare al 5% la tassazione in Italia delle plusvalenze realizzate da società francesi a fronte del realizzo di partecipazioni in società italiane.
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Piero Bertolaso Brisotto
- Dottore commercialista e revisore contabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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