venerdì 19/01/2024 • 11:39
Pubblicato nella GU 18 gennaio 2024 n. 14 il DL 4/2024, che contiene disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
redazione Memento
Nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2024 n. 14 è stato pubblicato il DL 4/2024, riguardante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL, già in vigore dal 19 gennaio 2024. Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali L'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (art. 1 DL 207/2012 conv. in L. 231/2012) può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30% delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza entro i successivi 15 giorni o, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento del tribunale non può essere proposta la domanda di composizione negoziata della crisi, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal D.Lgs. 14/2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto (art. 12 D.Lgs. 14/2019), la relativa domanda è archiviata. Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse per l'ILVA Per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, se le società che gestiscono gli impianti sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di € 320 milioni per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga. CIGS per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria In deroga ai normali limiti di durata della CIGS, le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico (art. 1 DL 207/2012 conv. in L. 231/2012), per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale possono richiedere al ministero del Lavoro un ulteriore periodo di CIGS in deroga (in continuità con le tutele già autorizzate) fruibile fino al 31 dicembre 2024 (art. 1, c. 175, L. 213/2023). A tale fattispecie non si applicano le ordinarie procedure e termini (artt. 24 e 25 D.Lgs. 148/2015). I lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, sono destinatari dell'integrazione salariale, a rotazione, soltanto se non direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza di tali attività. Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria La chiusura di tale procedura è possibile anche in pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. In caso di chiusura della procedura, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale. Entro 10 giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese. Fonte: DL 4/2024 (GU 18 gennaio 2024 n. 14)
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