giovedì 18/01/2024 • 16:19
Con il comunicato stampa del 18 gennaio 2024, il CNDCEC ha pubblicato il documento di ricerca per il controllo sugli atti del professionista delegato alle vendite.
redazione Memento
Il CNDCEC, con il comunicato stampa del 18 gennaio 2024, ha pubblicato congiuntamente a FNC il documento di ricerca per il controllo sugli atti del professionista delegato alle vendite (art. 534 ter c.p.c., art. 591-ter c.p.c. e 168 disp. att. c.p.c.). Il documento contiene anche le novità di maggior impatto per le attività dello stesso introdotte dalla Riforma Cartabia al fine di potenziarne l'attività e di eliminare alcune incertezze interpretative dovute ai precedenti e reiterati interventi di novellazione delle disposizioni sulla delega. Dopo la pubblicazione del primo documento relativo alle funzioni del custode giudiziario, il secondo lavoro della Commissione “Esecuzioni mobiliari e immobiliari” si sofferma sulle principali novità che attengono agli atti del professionista delegato e al relativo controllo da parte del giudice. In questa prospettiva, il documento di ricerca, che rientra nell'attività dell'area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR” alla quale è delegato il consigliere e segretario nazionale Giovanna Greco e che fornisce utili linee guida per i professionisti delegati, dopo aver esaminato la disciplina del reclamo (di cui all'art. 591-ter c.p.c.), analizza la fase della distribuzione del ricavato che risulta gestita dal professionista a cui la Riforma Cartabia ha attribuito sia la predisposizione del progetto di distribuzione sia la convocazione delle parti dinanzi a sé per l'audizione e la discussione del progetto. L'ultima parte del documento si sofferma sulle previsioni di cui agli artt. 585 e 586 c.p.c., affrontando il tema degli obblighi di adeguata verifica prescritti dell'art. 22 D.Lgs. 231/2007 e fornendo soluzioni mirate per i professionisti delegati. Si ricorda che l'art. 534 ter c.p.c. prevede che quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Sul reclamo, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Fonte: Com. Stampa CNDCEC 18 gennaio 2024
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