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venerdì 19/01/2024 • 06:00

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

IVA all’importazione dovuta nello Stato UE di consumo

La violazione della normativa doganale determina la nascita dell'obbligazione doganale nello Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa. Se, però, i beni sono stati introdotti nel circuito economico dell'Unione a partire da un altro Stato membro, nel quale gli stessi erano destinati al consumo, l'IVA all'importazione si considera dovuta in quest'ultimo Stato membro.

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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La Corte di giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-791/22 del 18 gennaio 2024, è ritornata a pronunciarsi sui limiti della dipendenza della normativa IVA da quella doganale per ciò che riguarda l'individuazione del luogo di effettuazione delle importazioni. L’origine della controversia e la questione sottoposta all’esame della Corte Un cittadino polacco ha acquistato un totale di 43.760 sigarette sulla cui confezione erano apposti unicamente contrassegni fiscali ucraini e bielorussi e, senza informarne le Autorità doganali, le ha trasportate in Germania, consegnandole ad un acquirente locale. Dato che il cittadino polacco è stato arrestato, le sigarette sono state sequestrate e distrutte. Ritenendo che le sigarette fossero state introdotte irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione, le Autorità doganali tedesche hanno ritenuto sorta un'obbligazione doganale, conformemente all'art. 202, par. 1, lett. a), del Codice doganale dell'Unione, e che il cittadino polacco ne fosse il debitore in considerazione dell'art. 202, par. 3, terzo trattino, dello stesso Codice doganale. Le Autorità doganali tedesche hanno, inoltre, ritenuto che l'IVA all'importazione fosse dovuta in Germania. La controversia è relativa a quest'ultimo aspetto, non essendo chiaro se il luogo di effettuazione dell'importazi...

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