Il decreto delegato sugli adempimenti tributari (D.Lgs. 1/2024) "ritocca" la dichiarazione dei redditi, semplificando ulteriormente la compilazione per determinati contribuenti ed anticipando i termini di presentazione che passano al 30 settembre. Vediamo quali sono le novità introdotte da decreto in oggetto sui dichiarativi.
Presentazione della dichiarazione dei redditi
Nel modificare il DPR 322/98, l'art. 11 D.Lgs. 1/2024 anticipa dal 30 novembre al 30 settembre il termine ultimo stabilito per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e anche per quelle relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In conseguenza a tale spostamento, per i soggetti con esercizio a cavallo il termine di presentazione delle predette dichiarazioni passa dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Mentre per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare il nuovo termine fissato nel 30 settembre scatta già per le dichiarazioni da presentare nel 2024, per i soggetti con esercizio a cavallo viene introdotta una norma transitoria. Per i soggetti per i quali:
il termine di presentazione delle dichiarazioni Redditi e IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023;
scade successivamente alla data del 2 maggio 2024,
continuano, infatti, ad applicarsi, per tale periodo d'imposta, i termini di presentazione in vigore prima della modifica di cui si è detto sopra.
Esempio
Una società con esercizio a cavallo che va dal 1° settembre al 31 agosto, per l'esercizio che va dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 (esercizio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023) visto che la presentazione della dichiarazione, con il termine degli undici mesi, dovrebbe avvenire entro il 31 luglio 2024 (scadenza successiva al 2 maggio 2024), il termine presentazione rimane ancorato agli undici mesi e, pertanto, la presentazione della dichiarazione Redditi e IRAP deve avvenire entro il 31 luglio 2024.
Con effetto rinviato a partire dal 1° aprile 2025, il decreto delegato dispone che le persone fisiche dovranno presentare la dichiarazione dei redditi:
tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno successivo, se la presentazione avviene tramite un ufficio delle Poste italiane SpA, ovvero
tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo qualora la presentazione avvenga in via telematica.
Tale ultimo range temporale vale anche per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle società o associazioni di cui all'art. 5 DPR 917/86.
Anche i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, sempre dal 2025, potranno presentare le dichiarazioni dal 1° aprile e fino al 30 settembre, mentre nulla varia per i soggetti con esercizio a cavallo che vedono rimanere ferma la nuova scadenza di cui si è detto sopra.
Semplificazione della dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati
L'art. 1 D.Lgs. 1/2024 prevede che, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente titolare di redditi da lavoro dipendente e/o da pensione, in modo analitico, le informazioni che la stessa Agenzia possiede di modo che esse possano essere confermate o modificate dal contribuente stesso.
A differenza di quanto avvenuto fino ad oggi, ove l'interazione Ufficio-contribuente si basa su un modello di dichiarazione precompilato, con il nuovo meccanismo l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente, in una apposita area riservata all'interno del proprio sito, tutte le informazioni che essa ha a disposizione e che riguarderanno sia redditi che oneri deducibili o detraibili. Il contribuente potrà a sua volta direttamente confermare o modificare tali dati, attraverso un percorso semplificato e guidato. Si tratta di una sorta di questionario.
Una volta confermati o modificati, i dati confluiranno automaticamente all'interno dei campi della dichiarazione dei redditi che verrà presentata direttamente in via telematica, evitando, così, che il contribuente debba cimentarsi con lo studio delle istruzioni alla dichiarazione.
Mentre in base a quanto si legge nella relazione illustrativa al decreto delegato in commento, tale novità coinvolgerà un numero complessivo di contribuenti che va oltre i 37 milioni, negli anni successivi, dispone sempre il D.Lgs. 1/2024, le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate saranno rese disponibili anche tramite i soggetti eventualmente delegati dal contribuente, che potranno confermarli o modificarli.
Anche nel caso di dichiarazioni in modalità semplificata trovano applicazione i limiti nei controlli previsti dall'art. 5 D.Lgs. 175/2014, che, tra le altre, prevede che in caso di presentazione della dichiarazione senza modifiche non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione e forniti dai soggetti terzi, mentre in caso di presentazione della dichiarazione con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui si è appena detto, ad eccezione dei dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi che non risultano modificati.
Semplificazione della dichiarazione precompilata
“Saltando” dall'art. 1 all'art. 19 D.Lgs. 1/2024, si trova una ulteriore norma semplificatrice in tema di dichiarazione precompilata che dal 2024, sempre in via sperimentale, viene estesa anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, quindi, utilizzando le informazioni disponibili in suo possesso, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, e agli intermediari da essi delegati, la dichiarazione precompilata.
Estensione dell'utilizzo del Modello 730
Sempre dal 2024 l'utilizzo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato (730), dovranno essere stabilite le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun periodo d'imposta, potranno essere dichiarate con tale modello.
In tale ottica, quindi, il modello 730 dovrebbe diventare la dichiarazione di riferimento per tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA, evitando, così, che in presenza di determinati redditi o di determinati quadri da compilare, si debba passare al modello Redditi, come attualmente avviene.
Anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, dal 2024 i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati potranno adempiere agli obblighi dichiarativi presentando il modello 730, nonché la scheda di destinazione del cinque e dell'otto per mille.
Se dalla dichiarazione dovesse emergere un debito il versamento andrà eseguito entro i termini stabiliti per il versamento del saldo IRPEF (di norma entro il 30 giugno), ed in caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo metterà a disposizione il modello F24 per il pagamento delle imposte, modello che potrà essere confermato o modificato e, quindi, trasmesso direttamente tramite lo stesso applicativo.