giovedì 18/01/2024 • 06:00
Viene pubblicata con notevole ritardo la circolare 17 gennaio 2024 n. 13 sulla riduzione dell'11,50% per i lavoratori edili. Il beneficio può essere fruito entro aprile 2024 e il termine per le domande è il 15 maggio 2024.
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Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2023, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato il 10 gennaio 2024 ha confermato per l'anno 2023, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.
L'intervento INPS con la circolare 13/2024 arriva oltre l'annualità di riferimento e ben oltre il “classico” periodo d'emanazione indicando quindi le nuove scadenze per l'invio della domanda di sgravio e la fruizione dello stesso.
L'INPS riepiloga quindi la normativa che regola la materia e fornisce le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
Riduzione contributiva
Per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria (Csc da 11301 a 11305) e nel settore artigianato (Csc da 41301 a 41305), nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Come di consueto il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana e non può essere applicato ai lavoratori part-time.
L'agevolazione si applica sull'imponibile al netto delle misure compensative eventualmente spettanti e non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Condizioni di accesso al beneficio
L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio Esonero Giovani L. 205/2017 e L. 197/2022) e non spetta per i dipendenti interessati da riduzione orario in caso di contratto di solidarietà.
Domanda di riduzione e fruizione
La domanda dovrà essere fatta attraverso il sito INPS con il modulo “Rid-Edil” disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Il controllo automatizzato definisce entro il giorno successivo le domande e, in caso di esito positivo, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024; lo sgravio si riferisce in ogni caso al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023.
L'esposizione in Uniemens avverrà attraverso il codice causale L207, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> che permetterà il recupero degli arretrati 2023.
Nel caso di non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.
Per matricole cessate o sospese occorrerà inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare, e per la fruizione sarà necessario utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza (valorizzati con NFOR) i datori di lavoro possono fruire del beneficio inserendo nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza.
Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024 mentre le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa all'anno 2023 possono essere presentante fino al 15 maggio 2024.
Fonte: Circ. INPS 17 gennaio 2024 n. 13
Circ. INPS 17 gennaio 2024 n. 13 - Allegato 1
Circ. INPS 17 gennaio 2024 n. 13 - Allegato 2
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