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mercoledì 17/01/2024 • 16:02

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Credito IVA: compensazione per le società non operative

Con la risposta del 17 gennaio 2024 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dell'eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il test di operatività.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 10 del 17 gennaio 2024, ha chiarito che il credito IVA tornato disponibile a seguito del riversamento, per il superamento del test di operatività, deve essere indicato nel rigo VL40 del Modello IVA, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi.

Si ricorda che per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini IVA non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione o di cessione. Qualora per 3 periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al c. 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi (compensazione verticale) (art. 30 c. 4 L. 724/94). Pertanto, il mancato superamento del test di operatività comporta ai fini IVA l'indisponibilità dell'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

Nel caso di specie, l'istante riporta che con riferimento al triennio 2009-2011 la società è risultata non operativa per soli i periodi d'imposta 2009 e 2010 e non anche per il 2011 ricorrendo l'esimente di cui all'art. 30 c. 1 n. 6 sexies che opera ex lege, nel senso che, in presenza di una o più cause di esclusione, in ogni caso e indipendentemente dal reddito conseguito, la società non potrà considerarsi non operativa, senza che il contribuente debba fornire alcuna prova contraria. Il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata, comporta, altresì, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato. Nel presupposto, dunque, dell'effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell'effettiva esistenza del credito IVA in commento, circostanze non verificabili in sede di interpello, l'AE ritiene che l'istante possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero, previo riversamento delle 72 rate mensili per il pagamento di IRAP e restituzione dell'IVA.  

Nelle Istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023, con riferimento al rigo VL40, è chiarito che è possibile indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili. Limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l'istante può, quindi, indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale, la quota di credito IVA così ripristinata, che confluirà in tal modo nel quadro VX, ove sarà possibile chiederne il rimborso o destinarlo in detrazione e/o in compensazione.

L'utilizzo del credito resta, in ogni caso, subordinato alla preventiva esposizione nella dichiarazione annuale.

Fonte: Risp. AE 17 gennaio 2024 n. 10

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