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  • Tempo di lettura 7 min.

La L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha previsto, all'art. 1, c. 15, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Non si tratta di una novità, ma la norma 2024 offre alcune innovazioni che avevano posto alcuni interrogativi: con la Circ. 16 gennaio 2024 n. 11 l'Istituto, oltre a riepilogare il contesto normativo, offre le indicazioni e i chiarimenti operativi per la misura.

Le novità dell'esonero

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