lunedì 15/01/2024 • 17:21
Con la risposta n. 8 del 12 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di riconducibilità dei titolari di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) tra i soggetti obbligati alla registrazione per gli atti di vendita.
redazione Memento
L'art. 7 DL 223/2006, nel determinare l'abolizione dell'obbligo di autentica notarile sui passaggi di proprietà dei beni mobili registrati (tra i quali rientrano le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 10 metri cui l'Istante fa riferimento), estende la possibilità di effettuare l'autentica delle sottoscrizioni ai titolari di sportelli telematici dell'automobilista (STA).
Al riguardo, si rileva che con sentenza n. 45299 del 20 giugno 2018, la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha precisato, per quanto con riferimento ad una differente fattispecie che involgeva profili di natura penale, che «l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati, prevista dall'art. 7 DL 223/2006 (cd. decreto Bersani) è attività riferibile esclusivamente al titolare dello sportello telematico dell'automobilista, il quale, in quanto delegato della pubblica amministrazione all'espletamento della relativa procedura, è tenuto ad accertare anche l'identità del venditore dei beni.
In tal senso depone, del resto, la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che il titolare dell'agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto ''sportello telematico dell'automobilista'' (STA) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell'intero ''iter'' che sfocia nella produzione dei documenti previsti dalle disposizioni di cui al DPR n. 358 del 2000 e, quindi, anche nel momento in cui accerta l'identità del venditore del veicolo del quale, perciò, è necessaria la presenza, tale attività risolvendosi nel compimento di un atto pubblico (Sez. 5, n. 28086 del 23/06/2011)».
Sulla base del prospettato quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame, atteso che l'attività di autenticazione delle sottoscrizioni posta in essere è riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 7 DL 223/2006, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'Istante, titolare di STA, rientri tra i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del TUR ovvero «gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati». Pertanto, il titolare dello Sportello telematico dell'automobilista è tenuto a richiedere la registrazione per il passaggio di proprietà dopo aver autenticato le firme apposte dai contraenti. Ciò in quanto rientra tra gli “altri pubblici ufficiali” chiamati dalla norma all'adempimento.
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