Con la risposta n. 7 del 12 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al deposito su conto corrente italiano di denaro proveniente dalla Svizzera, trasferito a titolo di donazione da un donante svizzero, non deve applicarsi l'imposta sulle donazioni.
Si ricorda che l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. 2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti (art. 2 c. 2 D.Lgs. 346/90). Di conseguenza, se il donante risulta residente in Italia, l'imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all'estero; se il donante risulta residente all'estero al momento della donazione, l'imposta è dovuta solamente per i beni e diritti esistenti sul territorio italiano (c.d. principio della territorialità).
Si presumono esistenti nel territorio dello Stato:
le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui al punto precedente;
i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato.
Appare utile richiamare le sentenza della Corte di Cassazione concernenti tale fattispecie, nelle quali è stabilito che il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino estero, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante è residente all'estero e, comunque, prima dell'atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto estero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni in Italia (Cass. 12 aprile 2023 n. 9780, Cass. 24 marzo 2021 n. 8175).
Nel caso di specie, l'istante è un cittadino italiano che vuole acquistare un appartamento da una società cooperativa edilizia. La zia dell'istante, cittadina svizzera e residente all'estero, intende donargli la somma necessaria ad effettuare l'acquisto dell'immobile. A tal fine, la zia intende effettuare un bonifico del relativo importo sul conto corrente italiano intestato al donatario; trattasi di donazione diretta di denaro di non modico valore effettuata direttamente tramite bonifico bancario formalmente valida secondo il diritto svizzero. Nel cantone in cui risiede la donante non è prevista alcuna imposta cantonale né la predisposizione di un apposito atto ai fini della donazione di denaro. Come chiarito dall'AE, il denaro non si considera un bene esistente in Italia, pertanto alla donazione non si applica l'imposta di donazione.
Fonte: Risp. AE 12 gennaio 2024 n. 7