venerdì 12/01/2024 • 06:00
L’ANAC, con Nota del 10 gennaio 2024, ribadisce che, in virtù dell’abrogazione dall’art. 1, c. 32, Legge 190/2012 da parte del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più prevista per le stazioni appaltanti la predisposizione del file XML e il conseguente invio ad ANAC della PEC entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione del file medesimo.
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L'art. 1, c. 32, Legge 190/2012 (oggi abrogato), disciplinava, in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 56/2016), gli oneri in materia di trasparenza relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di qualsiasi importo. In particolare, il precetto de quo imponeva alle stazioni appaltanti un adempimento di duplice natura: da un lato, l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di informazioni quali struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura e importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, dovevano essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto (le cui specifiche tecniche erano individuate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); dall'altro, l'obbligo di comunicazione consistente nel trasmettere all'ANAC - tassativamente via PEC entro il 31 gennaio di ogni anno - l'indirizzo internet (URL) ove scaricare e consultare il file XML contenente i già menzionati dati aperti. All'eventuale omissione dell'obbligo de quo, fra l'altro, era applicabile – ai sensi dell'art. 6, co. 11, del d.lgs. 163/2006 (art. 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016) – una sanzione pecuniaria da € 250 a € 25.000 (da € 500 a € 50.000 per chi fornisse dati non veritieri), oltre alla trasmissione da parte dell'Autorità alla Corte dei Conti dell'elenco delle Amministrazioni inadempienti. Con il nuovoCodice dei contratti pubblici(D.Lgs. 36/2023) – che dispone l'abrogazione del richiamato art. 1, c. 32, Legge 190/2012 – l'individuazione dei dati, delle informazioni e degli atti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale è affidata all'art. 28. All'interno di tale norma, al comma 3, sono stati trasferiti, di fatto, i dati da pubblicare così come elencati nel previgente art. 1, comma 32, prevedendo l'onere di comunicare i medesimi alla banca dati all'ANAC. A fianco del nuovo Codice, che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, c. 2, D.Lgs. 36/2023), la disciplina della trasparenza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è completata oggi dall'art. 37 D.Lgs. 33/2013. I precedenti chiarimenti Il tema in questione è stato più volte affrontato dall'ANAC nel corso del 2023, in particolare all'interno delle delibere nn. 261 e 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, del comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 nonché nel par. 5.1 della delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”, atti tutti indirizzati a ribadire il superamento del precedente sistema in favore del nuovo (e più moderno, ndr) ricorso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC. È doveroso, altresì, richiamare quanto contenuto nella Relazione Illustrativa al nuovo codice dei contratti pubblici, ove è chiarito che i dati previsti all'abrogato comma 32 si rinvengono oggi nell'art. 28 del codice e costituiscono il contenuto minimo ai fini della pubblicazione nella BDNCP (articolo 28, comma 3, d.lgs. n. 36/2023), allo scopo di assicurare la c.d. trasparenza “proattiva”. La nota ANAC del 10 gennaio 2024 Con comunicato del 10 gennaio 2024 - dato l'approssimarsi della ormai superata scadenza fissata al 31 gennaio dall'abrogato comma 32 - l'Autorità ha ritenuto opportuno ulteriormente chiarire che, con la definitiva applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 della BDNCP: non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e il conseguente invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, contenente l'indicazione dell'indirizzo URL di pubblicazione di tale file; perdono, altresì, di efficacia le relative specifiche tecniche; per i contratti conclusi entro il 2023, l'onere di pubblicazione dei dati previsti dall'art. 28 è adempiuto mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” (sottosezione “Bandi di gara e contratti”) delle informazioni di cui all'art. 4 della delibera n. 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla delibera medesima; per i contratti non conclusi entro il 2023, la trasparenza relativa ai dati sopra richiamati è garantita mediante comunicazione tempestiva dei medesimi, ossia nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023). A tal proposito, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare in “Amministrazione Trasparente” (sottosezione “Bandi di gara e contratti”) il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le medesime stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG; per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024, la trasparenza dei dati è assolta mediante la trasmissione degli stessi alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. A tal proposito, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto, ivi compresi quelli indicati all'art. 28, c. 3, del nuovo codice (cfr. delibere nn. 261 e 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti). Fonte: Nota ANAC 10 gennaio 2024 ...
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