giovedì 11/01/2024 • 14:59
L’Agenzia delle Entrate, con Risp. Interpello 11 gennaio 2024, fornisce alcune indicazioni che delineano la natura previdenziale di due strumenti di previdenza complementare internazionale, ovvero i Piani pensionistici Self Invested Personal Pension (SIPP) e gli International Pension Plan (IPP).
redazione Memento
L’AE, con Risp. Interpello 11 gennaio 2024, fornisce alcune indicazioni che delineano la natura previdenziale dei Piani pensionistici Self Invested Personal Pension (SIPP) e International Pension Plan (IPP), due strumenti di previdenza complementare del diritto inglese. Le richieste dell’Istante L'Istante svolge dall'aprile 2022 un'attività di lavoro dipendente per una società italiana e dichiara di aver trasferito in Italia la propria residenza nel medesimo periodo d'imposta. Prima del trasferimento, l'Istante svolgeva la propria attività lavorativa nel Regno Unito, dove aveva aderito ai piani di previdenza complementare offerti dai propri datori di lavoro. Si tratta, in particolare, dei seguenti piani pensionistici: 1. Self-Invested Personal Pension (di seguito ''SIPP'') detenuto presso un intermediario finanziario britannico; 2. International Pension Plan (di seguito ''IPP'') detenuto presso un altro intermediario finanziario britannico. L'Istante chiede conferma che il SIPP e l'IPP si qualifichino come schemi pensionistici ai fini delle imposte sui redditi e che di conseguenza: - eventuali distribuzioni ricevute da parte degli intermediari finanziari presso cui tali schemi sono detenuti si qualifichino come redditi imponibili da lavoro dipendente; - eventuali redditi e/o plusvalenze derivanti dalla gestione dei beni detenuti in tali schemi pensionistici non diano luogo ad alcun reddito imponibile in capo all'istante; - non sia soggetto ad IVAFE in relazione al valore di tali posizioni pensionistiche. Il parere delle Entrate Secondo l’Agenzia delle Entrate costituiscono redditi da ''pensione'' i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l'accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni Come emerge dalla documentazione allegata sia al SIPP che all’IPP, per ricevere le prestazioni è necessario aver raggiunto l'età pensionabile minima normale o qualsiasi età minima stabilita di volta in volta dal governo. L'età minima normale di pensionamento è la prima età in cui è possibile percepire le prestazioni pensionistiche, tranne in caso di malattia, malattia grave o se si ha diritto a un'età protetta di pensionamento anticipato. In sostanza il collegamento con una precedente attività lavorativa e il diritto a percepire i proventi al raggiungimento di una determinata età pensionabile, riconducono tale schema previdenziale a quello pensionistico anche ai fini delle imposte sui redditi italiane. Sulla base di tali considerazioni, quindi, si ritiene che le eventuali distribuzioni ricevute dall'Istante, da entrambi i suddetti schemi previdenziali, siano da ricondurre ai redditi da lavoro dipendente, mentre eventuali redditi o plusvalenze derivanti dalla gestione dei beni detenuti in tali schemi pensionistici non costituiscono reddito imponibile in capo all'Istante. Infine, si ritiene non applicabile l’imposta dell’IVAFE. Fonte: Risp. AE 11 gennaio 2024 n. 5
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