martedì 09/01/2024 • 17:06
In tema di bonus trasporti, il 9 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due Faq al fine di chiarire i dubbi sulle modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due Faq che chiariscono i dubbi sulle modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Nella prima Faq, l'Agenzia delle Entrate risponde al seguente quesito: le aziende di trasporto spesso costituiscono un consorzio che si occupa, tra le altre attività, anche della rivendita di abbonamenti di trasporto. In questi casi, chi è tenuto alla trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico? Il provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023 individua quali soggetti tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico. Pertanto, i consorzi incaricati della sola vendita degli abbonamenti ma che non siano affidatari del servizio di trasporto pubblico non hanno i requisiti soggettivi richiesti per l'invio dei dati. Se l'ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico acquisisce nel proprio sistema di data base i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite consorzio (compresa l'informazione sulla tracciabilità), provvede ad effettuarne la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. Nella seconda Faq, l'Agenzia delle Entrate risponde al seguente quesito: devono essere trasmessi i dati relativi ad abbonamenti nominativi mobility societari in cui il datore di lavoro acquista abbonamenti al servizio di trasporto pubblico per i propri dipendenti? Per il primo periodo di sperimentalità in cui l'invio dei dati è solo facoltativo, considerato che l'azienda di trasporto pubblico locale potrebbe non avere a disposizione gli elementi informativi riferiti all'importo dell'abbonamento effettivamente detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-decies) del TUIR (importo trattenuto nell'anno dal datore di lavoro, acquirente dell'abbonamento, dalla retribuzione del proprio dipendente), i dati relativi ad abbonamenti nominativi mobility societari non devono essere comunicati.
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