martedì 09/01/2024 • 16:03
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 4 del 9 gennaio 2024, ha chiarito che se un condominio, danneggiato per il sisma del 2009, è già tornato agibile, non può beneficiare del superbonus 110% come previsto dall'art. 119 c. 8 ter DL 34/2020.
redazione Memento
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Con la risposta n. 4 del 9 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un condominio che intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico su un edificio danneggiato dal sisma del 2009, diventato nuovamente agibile grazie ai contributi per la ricostruzione, non può beneficiare della disposizione che riconosce il superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (art. 119 c. 8-ter DL 34/2020). La condizione di inagibilità è un requisito fondamentale per l'applicazione della norma. Il condominio deve, pertanto, applicare la disposizione con la graduale riduzione dell'aliquota del superbonus che nel dettaglio prevede (art. 119 c. 8-bis DL 34/2020): 110% per le spese sostenute entro il 2022; 90% per le spese sostenute entro il 2023; 70% per le spese sostenute entro il 2024; 65% per le spese sostenute entro 2025. Si ricorda che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ai condomini per i quali: - la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 a condizione, tuttavia, che la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (decreto Aiutiquater) (vale a dire entro il 18 novembre 2022); - la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 (cfr. Circ. AE 13 giugno 2023 n. 13/E). La data della delibera assembleare deve essere comunque attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, in assenza di tale figura come nel caso dei mini condomìni, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea. Si ricorda, infine, che nei casi d'interventi effettuati dai condomìni sarà possibile fruire dell'opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito per le spese sostenute per gli interventi agevolabili per i quali, al 16 febbraio 2023, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA (Circ. AE 7 settembre 2023 n. 27/E). Fonte: Risp. AE 9 gennaio 2024 n. 4
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