martedì 09/01/2024 • 14:46
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo allo studio corrisposto dalla banca ai partecipanti a un corso di formazione rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che il futuro abilitato consulente, se assunto dalla banca che lo ha formato, tramite un mandato di agenzia, potrà applicare il regime forfettario.
redazione Memento
Con la risposta n. 3 del 9 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo mensile allo studio corrisposto dalla banca ai partecipanti a un corso interno per la formazione dei consulenti finanziari rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto borsa di studio; la banca, in qualità di sostituto d'imposta, deve operare sui predetti compensi la ritenuta d'acconto. L'AE ha, inoltre, chiarito che i percettori del contributo che entreranno successivamente a far parte della rete commerciale della banca, con la stipula di un mandato di agenzia, potranno applicare il regime forfettario, in quanto la percezione di detto contributo non integra la causa ostativa prevista dall'art. 1 c. 57 lett. d bis L. 190/2014. Si ricorda che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50 c. 1 lett. c DPR 917/86). Per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione e le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro. Nel caso di specie, la banca, al fine di sviluppare la propria rete commerciale, intende promuovere sul territorio nazionale un programma di formazione, che persegue l'obiettivo di favorire l'accesso alla professione di consulente finanziario da parte di giovani laureati e diplomati. A tal fine, è stato istituito all'interno della banca un centro di formazione permanente che prevede un'attività didattica di 6 mesi, durante i quali ciascun partecipante riceve un contributo allo studio pari a 1.300 euro mensili. Il riconoscimento del contributo assolve unicamente la funzione di sussidio di studio e formazione professionale a favore di partecipanti, pertanto rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al citato (art. 50 c. 1 lett. c). Fonte: Risp. AE 9 gennaio 2024 n. 3
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