lunedì 08/01/2024 • 14:41
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 2 dell'8 gennaio 2024, ha chiarito che l'art. 119 c. 10 bis DL 34/2020 si applica anche agli enti che svolgono solo attività assistenziali e connesse a quelle istituzionali.
redazione Memento
Con la risposta n. 2 dell'8 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 119 c. 10 bis DL 34/2020, riguardante gli enti che svolgono attività di prestazioni di servizi socio sanitari e assistenziali, si applica anche qualora le suddette prestazioni non vengano svolte congiuntamente, come nel caso di una ONLUS, una OdV o una APS che svolge solo attività assistenziali e connesse a quelle istituzionali. Si ricorda che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 determinano il limite di spesa ammesso al superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) (art. 119 c. 10 bis DL 34/2020). Tale particolare modalità di calcolo è stata introdotto per tenere conto della circostanza che tali enti esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (centro diurno integrato, residenza sanitaria assistenziale, poliambulatori, servizi sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate catastalmente individuati quale singola unità immobiliare. Fonte: Risp. AE 8 gennaio 2024 n. 2
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