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martedì 09/01/2024 • 06:00

Contabilità LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

Comuni: aiuti bocciati in caso di difficoltà finanziaria

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 224 depositata il 22 dicembre 2023 ha cancellato per incostituzionalità l’art. 43, commi 1 e 2 del D.L. 133/2014. Nel dettaglio, la Corte ha bocciato gli aiuti per i Comuni in difficoltà finanziaria.

di Paolo Longoni - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La sentenza della Corte Costituzionale

Con la n. 224 del 22 dicembre 2023 la Corte Costituzionale ha cancellato la norma del Decreto “Sblocca Italia” che consentiva agli enti in Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di utilizzare le risorse del Fondo di Rotazione previsto dall'art. 243 ter, TUEL.

Quest'ultima norma prevede che per conseguire il risanamento finanziario gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possano richiedere allo Stato un'anticipazione di liquidità a valere sul “Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità degli enti locali”.

L'anticipazione di liquidità non può superare il limite di 300 euro per abitante e la restituzione deve avvenire in un orizzonte massimo di dieci anni.

È sorto immediatamente fra gli addetti ai lavori e anche all'interno della Magistratura Contabile un acceso dibattito sulla natura della anticipazione di liquidità in questione; se essa dovesse considerarsi una entrata di cassa, utile a soccorrere le necessità di pura liquidità connesse al risanamento, ovvero se potesse essere considerata una vera e propria risorsa da utilizzare in conto competenza per concorrere alla copertura del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio.

L'art. 43 del Decreto “Sblocca Italia” 133/2014 aveva aperto – pur se con terminologia non chiarissima – all'utilizzo del Fondo di Rotazione in termini di competenza, consentendo agli enti in riequilibrio pluriennale di utilizzare, fra le maggiori entrate e le minori spese destinate a ripristinare gli equilibri durevoli del proprio bilancio, anche l'anticipazione.

Si è generato così un meccanismo per il quale gli enti che avevano richiesto ed ottenuto l'accesso al Fondo potevano inserire fra le proprie Entrate di competenza l'importo ottenuto, iscrivendo poi nella parte Spesa del bilancio le rate del rimborso anno per anno.

Diverse sezioni regionali della Corte dei Conti hanno sollevato perplessità sull'utilizzo “improprio” di un'entrata da indebitamento per finanziare i disavanzi; ma in forza dell'art. 43 ed anche di una Delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (14/2013), anche la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) aveva consentito tale forma di utilizzo.

La Sezione Regionale di Controllo del Lazio, con la Deliberazione 6/2018, oltre a riconoscere la legittimità della contabilizzazione in conto competenza del Fondo di Rotazione, ne aveva indicato in maniera puntuale anche il possibile trattamento contabile.

Conforme all'orientamento favorevole anche la Sezione Regionale di Controllo dell'Umbria con la Delibera 1/2021; hanno adottato invece una lettura restrittiva diverse altre sezioni regionali.

La stessa Sezione Regionale di Controllo del Lazio, che già si era espressa con la 6/2018 in senso favorevole, con Ordinanza del 26 gennaio 2023, resa nell'ambito del giudizio sul Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del comune di Fara in Sabina, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2 del D.L. 133/2014, sul presupposto – in sintesi – che la contabilizzazione del Fondo di Rotazione fra le Entrate di competenza consente la copertura di spese, con effetto espansivo della Spesa stessa, migliorando il risultato di amministrazione; ciò in violazione degli artt. 81 e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 224 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, D.L. 133/2014 nella parte in cui non prevede che le risorse del Fondo di Rotazione di cui all'art. 243 – ter, TUEL debba avvenire solo in termini di cassa.

Le motivazioni della Consulta sono in continuità con i canoni che hanno dato origine alle Sentenze 4/2020 e 81/2021 sulle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, e cioè nella direzione di preservare la c.d. “regola aurea” che prescrive l'utilizzo di indebitamento solo per spese di investimento.

Viene così ribadita la necessità di neutralizzare l'entrata derivante dal Fondo di Rotazione iscrivendo un fondo nella Spesa che ne sterilizzi l'effetto in termini di competenza.

Conclusioni

Il controverso tema dunque trova definitivo consolidamento nel senso più restrittivo, e la questione deve ritenersi conclusa.

Resta da comprendere se e in che modo il legislatore troverà rimedio per quegli enti – non pochi – che in virtù della lettera dell'art. 43 e delle interpretazioni di giurisprudenza e Ministero hanno utilizzato il Fondo di Rotazione nei propri Piani di Riequilibrio Finanziario già deliberati ed in corso di esecuzione; enti che, venendo a mancare una componente importante dei fattori di riequilibrio, saranno indirizzati verso il dissesto finanziario.

Fonte: Corte Cost. 22 dicembre 2023 n. 224

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