La Legge di Bilancio per il 2024 (L. 213/2023), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, racchiude varie disposizioni a contenuto lavoristico, tra cui una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di misure a sostegno del reddito e in favore delle famiglie, destinate a produrre effetti nel corso dell'anno 2024.
Di conseguenza l'INPS, con Circ. 5 gennaio 2024 n. 4, propone una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie, evidenziando anche eventuali trattamenti che, non essendo stati oggetto di proroga, hanno cessato la loro operatività il 31 dicembre 2023.
Indennità ISCRO per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS
La Legge di Bilancio 2024 ha reso strutturale, a partire dal 1° gennaio 2024, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa (ISCRO) riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni.
L'ISCRO, che viene erogata per sei mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei due anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda. Il relativo importo non può superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili.
Proroga del trattamento di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti da imprese sequestrate
L'art. 1, c. 171, L. 213/2023 proroga, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
Proroga della CIGS per cessazione attività
L'art. 1, c. 172, L. 213/2023 proroga - per l'anno 2024 ed entro determinati limiti di spesa - la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, di accedere a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.
Proroga della CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale
In continuità con le tutele già autorizzate, l'art. 1, c. 175-176, L. 213/2023 riconosce un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.
CIGS per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica
È terminata il 31 dicembre 2023, in quanto non prorogata, la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 216, L. 234/2021) per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
Congedo parentale
Per i genitori che fruiscono del congedo parentale, è previsto il riconoscimento di un'indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell'indennità di cui trattasi, è pari all'80% della retribuzione.
La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
Fonte: Circ. INPS 5 gennaio 2024 n. 4