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  • Tempo di lettura 9 min.

Il nuovo testo dell'art. 2103 c.c., che prevede il diritto del lavoratore a svolgere le mansioni per cui è stato assunto, quelle superiori poi acquisite, o quelle “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”, sembrava penalizzare i dirigenti. Nella stessa categoria, infatti, rientrano dirigenti di grado apicale, medio o basso, ma i livelli che li separano non sono formalizzati in nessun CCNL.

È l'assetto dell'azienda, e la distribuzione di poteri e attribuzioni, a determinarli.

Ha provveduto la giurisprudenza, tuttavia, a colmare questa contraddizione. Sia mostrando grande attenzione per la natura apicale dell'incarico, sia presidiando i connotati di “professionalità, autonomia e potere decisionale” che devono sempre contraddistinguere la figura del dirigente. La sua concreta retrocessione ad un rango inferiore, infatti, non solo lede una professionalità più pregiata, ma è spesso la fase intermedia di un disegno finalizzato al licenziamento.  

Il caso di specie

Se un dirigente, specie se “di lungo corso” o addirittura apicale, non ha mai vissuto sulla propria pelle l'esperienza di essere adibito ad “una nuova funzione che, non solo, non corrispondeva alla professionalità acquisita né al ruolo per il quale era stato assunto ma, che appariva di vertice solt...

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