venerdì 05/01/2024 • 13:10
Con la risposta del 5 gennaio 2024 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Superbonus, relativamente all'attestazione della congruità delle spese in base ai prezzari vigenti.
redazione Memento
L'Istante, condomino di un condominio minimo composto da n. 5 unità immobiliari, unitamente agli altri proprietari e comodatari, ha deliberato e incaricato una ditta edile di effettuare interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 119 DL 34/2020 (cd. Superbonus), con conseguente presentazione della CILAS in data 15 aprile 2022. L'Istante rappresenta che intende sostituire (come intervento trainato) le finestre e persiane ''ad arco'' dell'intero edificio con il mantenimento della stessa forma e che, al momento della firma del contratto di appalto avvenuto ad aprile 2022, il prezzario della Regione X dove si trova il condominio non contemplava tale tipologia di infisso e, pertanto, è stato utilizzato il prezzario della ''vicina'' Regione Y edizione 2021 che, invece, la prevedeva. L'Istante fa presente che la sostituzione delle finestre e persiane è attualmente in corso e che, nel frattempo, la Regione X ha aggiornato il prezzario includendovi anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre ''ad arco''. Con documentazione integrativa l'Istante ha specificato che per l'intervento complessivo prospettato è stato completato il primo SAL, in data 2 maggio 2023, e che il secondo e ultimo SAL, nel quale confluirà anche l'intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane, è in corso. Lo stesso ha altresì rappresentato che i condomini hanno optato per l'applicazione del cd. ''sconto in fattura''. Ciò premesso, l'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate quale prezzario deve essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi prevista dall'art. 119 c. 13 DL 34/2020. Con la risposta del 5 gennaio 2024 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del DM 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data. Come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Ne consegue che, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall'Istante di attestare la congruità delle spese relative all'intervento ''trainato'', di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato. Fonte: Risp. AE 5 gennaio 2024 n. 1
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
La disciplina del Superbonus, complice l'ampia casistica e il susseguirsi di interventi normativi, presenta una struttura articolata. Con una serie di specchietti di sintesi, riassumiamo interventi edilizi interessati, a..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.