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Il CNDCEC precisa che, sulla base della L. 183/2011 e del DM 34/2013, mentre da un lato sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, dall'altro lato, allo stesso è preclusa la partecipazione a più STP, a prescindere dalla circostanza che la STP partecipata si trovi, secondo quanto indicato nel quesito posto, in liquidazione.

Pertanto, la partecipazione ad altra STP è preclusa fino a che la medesima non venga cancellata dalla sezione speciale dell'albo in cui risulta iscritta ai sensi dell'art. 8 DM 34/2013.

Al riguardo, considerato che nel caso di specie, in base a quanto previsto dalla normativa regolamentare in materia in relazione al simmetrico procedimento di iscrizione della STP, la cancellazione dalla sezione speciale dell'albo in cui la STP risulta iscritta ai sensi dell'art. 8 DM 34/2013 è condizionata alla cancellazione della stessa STP dal registro imprese a cui la stessa è stata iscritta, occorrerà coordinare le regole del diritto societario in ordine allo scioglimento e alla liquidazione della società, con quelle relative alla cancellazione della STP.

A seguito della chiusura della liquidazione e dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, il Consiglio dell'Ordine che cura la tenuta dell'Albo in cui la STP è iscritta provvederà alla cancellazione di quest'ultima dalla sezione speciale.

A partire da tale data, come è dato evincere dall'art. 6 DM 34/2013, verrà meno l'incompatibilità di partecipare ad altra STP, incompatibilità prevista dalla normativa primaria a carico di tutti i soci. Questo è quanto chiarito dal CNDCEC con il pronto ordini n. 29.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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