lunedì 08/01/2024 • 06:00
È in capo all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare in giudizio la fondatezza delle pretese impositive avanzate nei confronti del contribuente laddove non operino presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio in capo a quest'ultimo.
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Nel caso di impugnazione da parte di una Società specializzata nella produzione di componenti per l'industria automobilistica di un avviso di accertamento suppletivo emesso da parte dell'Agenzia delle Dogane conseguentemente all'emissione di una ITV (Informazione Tariffaria Vincolante), sulla base della quale le Dogane contestavano la classificazione doganale effettuata dalla Società e, per l'effetto, l'applicabilità a tali prodotti dei dazi antidumping, ci si chiede quale sia il rapporto tra informazioni tariffarie vincolanti e onere probatorio. L'orientamento giurisprudenziale Secondo la Corte di Giustizia I grado di Trieste (sentenza 248/2023), l'Amministrazione finanziaria si è limitata a richiamare l'ITV senza fornire prove circostanziate finalizzate a dimostrare l'identicità dei prodotti importati dalla Società con quelli oggetto della ITV. In particolare, ha statuito che “…l'Ufficio per fondare e rendere oggettivamente credibile il proprio convincimento avrebbe dovuto verificare, avvalendosi del laboratorio (omissis) o di altra adeguata struttura, che la merce importata di cui si controverte e quella relativamente a cui la ricorrente aveva presentato domanda di Informazione...
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