sabato 30/12/2023 • 06:00
Stante il tenore letterale della disposizione di legge, l'Agenzia ritiene che il possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi sia richiesto solo ''quando obbligatorie per legge''.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate , in tema della documentazione interventi in cd. ''edilizia libera'', ha affermato che non è possibile riconoscere aprioristicamente alcuna esenzione dalla responsabilità solidale in capo ai fornitori/cessionari, stante il tenore letterale della disposizione di legge, deve ritenersi condivisibile la soluzione prospettata dall'Istante per cui il possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi è richiesto solo ''quando obbligatorie per legge''. In merito di cessione crediti connessi a bonus edilizi, il Fisco ha invece precisato che a ratio delle modifiche apportate all'articolo 121 del decreto Rilancio, è quella di coniugare l'esigenza di consentire la cessione di crediti connessi ai cd. bonus edilizi, seppure in numero ridotto, con quella di evitare o contrastare le frodi fiscali. In tal senso anche la modifica all'articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio apportata dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sostituendo il riferimento a ''clienti professionali privati'' con ''soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo [...]'' ha ampliato il novero dei cessionari qualificati consentendo alle ''banche'' la possibilità di cedere i crediti da bonus edilizi a tutti i soggetti loro clienti quindi a società e professionisti, con la sola eccezione dei ''consumatori'' (cfr. relazione illustrativa citata). Ciò detto, qualora il sottoscrittore di un conto deposito, con le caratteristiche menzionate nel quesito, sia il medesimo soggetto titolare del ''conto d'appoggio'' consistente in un conto corrente detenuto presso un altro ente finanziario, al fine di rispettare la predetta ratio delle norme di presidio alla cessione dei crediti connessi ai bonus edilizi, si rende necessaria un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio. La predetta identità soggettiva, infatti, consente di contenere il rischio di frodi fiscali poiché restano pienamente monitorabili i flussi connessi alla cessione dei menzionati crediti tra i gruppi bancari e i propri clienti (diversi dai consumatori) che hanno sottoscritto un ''conto deposito'' la cui operatività è connessa a un conto corrente intestato al medesimo titolare seppur in altro istituto di credito, in luogo di un conto ordinario. Non assimilare la fattispecie appena descritta al rapporto esistente tra la banca e i propri correntisti (diversi dai consumatori), infatti, limiterebbe la possibilità di operare l'''ultima cessione'' contenendo la circolazione dei crediti connessi ai bonus edilizi oltre quanto appare il perimetro delle disposizioni qui in commento che escludono nel rapporto tra le banche e i propri clienti esclusivamente ''consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo''. FONTE: Risp. AE 29 dicembre 2013 n. 483 Risp. AE 29 dicembre 2013 n. 484
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.