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venerdì 29/12/2023 • 17:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Accordo transattivo: chiarimenti sulla competenza delle somme

Con la risposta del 29 dicembre 2023 n. 487, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo.

a cura di

redazione Memento

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I quesiti proposti dalla società Istante riguardano la corretta imputazione fiscale delle somme corrisposte a titolo di ristoro transattivo del danno e di compenso per le rinunce, costi sostenuti in forza di un Accordo Transattivo  tra ALFA ed il Fallimento, a valle di procedimenti giudiziari di natura sia civile che penale. 

Quesito 1

In merito ai profili contabili rilevanti nella fattispecie in esame si osserva che il  principio nazionale contenuto nell'OIC 19, par. 39 prevede che ''I debiti di finanziamento e  quelli  che  si  originano  per  ragioni  diverse  dallo  scambio  di  beni  e  servizi  sono  iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali''.

Come descritto dall'interpellante, dunque, la posizione debitoria è in data "2022" data in cui è stato stipulato l'Accordo Transattivo tra ALFA ed il Fallimento.

In virtù del principio di derivazione rafforzata (di cui all'art. 83 TUIR) che, a partire dal 2016, informa il bilancio ITA GAAP, nel  presupposto  che  l'imputazione  temporale  adottata  in  bilancio  sia  corretta,  deve  concludersi che possano trovare riconoscimento fiscale l'imputazione del componente di  reddito in esame nel periodo d'imposta 2022.  

Per quanto concerne l'inerenza del costo in questione, giova ricordare, come da ultimo  rappresentato  con la  risposta  n.  28  del  2023,  che il  principio  di inerenza  dei  costi  è  legato all'attività esercitata dall'impresa, nel senso che si rendono deducibili i costi che  si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito, compresi gli  oneri sostenuti in proiezione futura, se connessi ad attività dalle quali possono derivare  ricavi in tempi successivi.

Il medesimo principio può desumersi dall'orientamento dalla Corte di Cassazione  secondo cui l'inerenza va intesa come ''accostamento concettuale tra due entità (la spesa,  o costo, e l'impresa), che determina un'imprescindibile ed indissolubile correlazione fra  le  entità  medesime''  e  il  componente  negativo  di  reddito  ''assume  rilevanza,  ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente del reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili per l'impresa''.

Tutto ciò premesso, dunque, secondo le Entrate sembra potersi desumere  la  sussistenza  di  una  diretta  correlazione tra il  costo  sostenuto  dalla  società istante  e  l'esercizio della sua attività di impresa sia passata che attuale, con riflesso sul rispetto  del principio di inerenza, stante come dichiarato dall'interpellante ''l'assenza di alcun  riconoscimento di responsabilità da parte della Società in relazione alle Cessioni'' e  la  circostanza  per  cui  le  reciproche  concessioni  che  le  parti  hanno  convenuto  sono  finalizzate a definire i contenziosi in essere e prevenire l'insorgere di liti future.

Quesito 2

Ai  fini  IRAP  si  rammenta  che  la  legge  finanziaria  per  il  2008  ha  delineato  un  nuovo  sistema  di  determinazione  della  base  imponibile,  fondato  sul  principio  di  presa  diretta  dal  bilancio e conseguente  sganciamento  dalle  regole  di  determinazione  dell'IRES. 

In  conclusione,  stante tutto  quanto  rappresentato  dall'istante  per  cui le  somme  relative dell'Accordo Transattivo sono state rilevate, in applicazione dei principi contabili, in una voce  rilevante ai  fini  IRAP del Conto Economico  (voce B14 ''oneri  diversi  di  gestione'')  nell'esercizio  2022,  nel  presupposto che la  rilevazione contabile  sia corretta, anche ai fini del tributo regionale deve considerarsi corretta l'imputazione  a periodo prospettata dall'Istante.

Giova,  da  ultimo,  ricordare  che  come  precisato  con la  circolare  del  22 luglio  2009, n. 39/E: ''un costo che non attenga all'attività d'impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perché civilisticamente è stato  imputato  al  conto  economico.  

In  questi  casi,  evidentemente,  l'Amministrazione  finanziaria ha il potere di contestare al contribuente l'assenza di inerenza del costo in questione ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini  IRAP''.  

Ne  consegue  che,  quanto  rappresentato  in  ambito  IRES  in  relazione  al  requisito  dell'inerenza  dei  costi  qui  in  esame  si  estenda,  nel  caso  di  specie,  anche  ai  fini  della  determinazione  del tributo  regionale  (ferme  restando le  precisazioni  già  rappresentate in merito all'eventuale diversa ricostruzione dei fatti connessi all'istanza  operata dall'amministrazione finanziaria).

Fonte: Risp. AE 29 dicembre 2023 n. 487

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