venerdì 29/12/2023 • 17:00
Con la risposta del 29 dicembre 2023 n. 487, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo.
redazione Memento
I quesiti proposti dalla società Istante riguardano la corretta imputazione fiscale delle somme corrisposte a titolo di ristoro transattivo del danno e di compenso per le rinunce, costi sostenuti in forza di un Accordo Transattivo tra ALFA ed il Fallimento, a valle di procedimenti giudiziari di natura sia civile che penale. Quesito 1 In merito ai profili contabili rilevanti nella fattispecie in esame si osserva che il principio nazionale contenuto nell'OIC 19, par. 39 prevede che ''I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali''. Come descritto dall'interpellante, dunque, la posizione debitoria è in data "2022" data in cui è stato stipulato l'Accordo Transattivo tra ALFA ed il Fallimento. In virtù del principio di derivazione rafforzata (di cui all'art. 83 TUIR) che, a partire dal 2016, informa il bilancio ITA GAAP, nel presupposto che l'imputazione temporale adottata in bilancio sia corretta, deve concludersi che possano trovare riconoscimento fiscale l'imputazione del componente di reddito in esame nel periodo d'imposta 2022. Per quanto concerne l'inerenza del costo in questione, giova ricordare, come da ultimo rappresentato con la risposta n. 28 del 2023, che il principio di inerenza dei costi è legato all'attività esercitata dall'impresa, nel senso che si rendono deducibili i costi che si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito, compresi gli oneri sostenuti in proiezione futura, se connessi ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi. Il medesimo principio può desumersi dall'orientamento dalla Corte di Cassazione secondo cui l'inerenza va intesa come ''accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l'impresa), che determina un'imprescindibile ed indissolubile correlazione fra le entità medesime'' e il componente negativo di reddito ''assume rilevanza, ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente del reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili per l'impresa''. Tutto ciò premesso, dunque, secondo le Entrate sembra potersi desumere la sussistenza di una diretta correlazione tra il costo sostenuto dalla società istante e l'esercizio della sua attività di impresa sia passata che attuale, con riflesso sul rispetto del principio di inerenza, stante come dichiarato dall'interpellante ''l'assenza di alcun riconoscimento di responsabilità da parte della Società in relazione alle Cessioni'' e la circostanza per cui le reciproche concessioni che le parti hanno convenuto sono finalizzate a definire i contenziosi in essere e prevenire l'insorgere di liti future. Quesito 2 Ai fini IRAP si rammenta che la legge finanziaria per il 2008 ha delineato un nuovo sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES. In conclusione, stante tutto quanto rappresentato dall'istante per cui le somme relative dell'Accordo Transattivo sono state rilevate, in applicazione dei principi contabili, in una voce rilevante ai fini IRAP del Conto Economico (voce B14 ''oneri diversi di gestione'') nell'esercizio 2022, nel presupposto che la rilevazione contabile sia corretta, anche ai fini del tributo regionale deve considerarsi corretta l'imputazione a periodo prospettata dall'Istante. Giova, da ultimo, ricordare che come precisato con la circolare del 22 luglio 2009, n. 39/E: ''un costo che non attenga all'attività d'impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perché civilisticamente è stato imputato al conto economico. In questi casi, evidentemente, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di contestare al contribuente l'assenza di inerenza del costo in questione ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP''. Ne consegue che, quanto rappresentato in ambito IRES in relazione al requisito dell'inerenza dei costi qui in esame si estenda, nel caso di specie, anche ai fini della determinazione del tributo regionale (ferme restando le precisazioni già rappresentate in merito all'eventuale diversa ricostruzione dei fatti connessi all'istanza operata dall'amministrazione finanziaria). Fonte: Risp. AE 29 dicembre 2023 n. 487
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